SPESE DI CANCELLERIA IN BILANCIO

LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE DI CANCELLERIA IN BILANCIO E IL LORO TRATTAMENTO FISCALE

Aggiornato al 10.09.2020

Rientrano tra le spese di cancelleria le spese sostenute per l’acquisto di penne, matite, evidenziatori, blocchi notes, carta per stampante, cartucce per stampante, cucitrici, graffette, colla, toner per fotocopiatrici, ecc..

Al momento dell’acquisto di tali beni il fornitore rilascia fattura che verrà registrata come una regolare fattura di acquisto con IVA detrabile.


Esempio:
ipotizziamo che l’azienda riceva una fattura di acquisto di cancelleria per 800 euro + IVA 22%.


La fattura verrà così registrata:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. SPESE DI CANCELLERIA 800  
../../.. IVA SU ACQUISTI DETRAIBILE 100% 176  
../../.. FORNITORI   976

Il costo sostenuto deve essere indicato, nel Conto economico, alla voce B.6, tra i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci : infatti la cancelleria rappresenta un materiale di consumo per l’impresa.

Il conto economico si presenterà così:


CONTO ECONOMICO
B) COSTI DI PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci - 800 euro



Al termine dell’esercizio è opportuno procedere ad una valutazione e rilevazione del materiale di cancelleria acquistato e non utilizzato in modo da registrare le rimanenze di cancelleria.

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Ipotizziamo che il materiale di cancelleria in rimanenza, al termine dell’esercizio, ammonti a 150 euro.

La scrittura da redigere sarà la seguente:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. MATERIALI DI CONSUMO C/RIMANENZE FINALI 150  
../../.. VARIAZIONI RIMANENZE MATERIALI DI CONSUMO   150

Nel caso di importi non significativi della cancelleria e di quantitativi modesti si può anche accettare di non rilevare le rimanenze di tali materiali e accollare l’intero costo all’esercizio.

Il costo sostenuto per l’acquisto della cancelleria è deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP.

Inoltre, va sottolineato che la CM 26/11/1981 n.40, che si occupa delle scritture ausiliarie di magazzino, precisa che non vi è obbligo di registrazione nelle scritture ausiliarie di magazzino dei materiali di consumo in quanto, il tener conto della movimentazioni di essi, sarebbe eccessivamente oneroso per le aziende e risulterebbe anche di scarsa utilità ai fini del controllo dei ricavi.

 
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