CESSIONI GRATUITE DI BENI AD ONLUS

COME SI DEVE COMPORTARE L'IMPRESA IN CASO DECIDA DI CEDERE GRATUITAMENTE DEI BENI A DELLE ONLUS

Aggiornato al 25.09.2023

Le cessioni gratuite di beni sono esenti da IVA se effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e delle ONLUS (art.10 D.P.R. 633/72, punto12).


Affinché l’operazione sia considerata esente è necessario:

  • una comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, con l’indicazione:
    • della data, ora e luogo di inizio del trasporto;
    • della destinazione finale dei beni;
    • dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.

    La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro;

    La comunicazione non deve essere data nel caso di cessioni gratuite di prodotti alimentari o farmaceutici se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore e il l’ammontare complessivo del costo non supera 5.164,47 euro (RM 46/2002).

  • emissione del documento di trasporto progressivamente numerato;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documenti di trasporto.

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La mancata predisposizione anche di uno solo di questi documenti comporta l’imponibilità della cessione gratuita.

Si ricorda, inoltre, che l’art.19, comma2, stabilisce che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta.

Di conseguenza l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o ad ONLUS non danno diritto alla detrazione dell’IVA.

Pertanto, se il contribuente, ha provveduto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti o sulle importazioni di tali beni, dovrà procedere alla opportuna rettifica.

 
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