CESSIONI GRATUITE DI BENI AD ONLUS
COME SI DEVE COMPORTARE L'IMPRESA IN CASO DECIDA DI CEDERE GRATUITAMENTE DEI BENI A DELLE ONLUS
Le cessioni gratuite di beni sono esenti da IVA se effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e delle ONLUS (art.10 D.P.R. 633/72, punto12).
Affinché l’operazione sia considerata esente è necessario:
- una
comunicazione scritta
da parte del cedente agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria
e ai comandi della
Guardia di finanza
competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, con l’indicazione:
- della data, ora e luogo di inizio del trasporto;
- della destinazione finale dei beni;
- dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.
La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro;
La comunicazione non deve essere data nel caso di cessioni gratuite di prodotti alimentari o farmaceutici se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore e il l’ammontare complessivo del costo non supera 5.164,47 euro (RM 46/2002).
- emissione del documento di trasporto progressivamente numerato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documenti di trasporto.
La mancata predisposizione anche di uno solo di questi documenti comporta l’imponibilità della cessione gratuita.
Si ricorda, inoltre, che l’art.19, comma2, stabilisce che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta.
Di conseguenza l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o ad ONLUS non danno diritto alla detrazione dell’IVA.
Pertanto, se il contribuente, ha provveduto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti o sulle importazioni di tali beni, dovrà procedere alla opportuna rettifica.
Presunzione di cessione
Beni utilizzati nella produzione
Perdita di beni
Distruzione di beni aziendali
Vendite di beni a stock
Consegna di beni a titolo non traslativo della proprietà
Merci in conto deposito
Merci in conto lavorazione
Registro merci in conto deposito e registro merci in conto lavorazione
Beni destinati a finalità estranee all’impresa
Rettifica detrazione IVA