PERDITA DI BENI

COME VINCERE LA PRESUNZIONE DI CESSIONE

Aggiornato al 25.09.2023

Può accadere che l’azienda abbia acquistato dei beni strumentali o dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e che successivamente tali beni vadano perduti per eventi accidentali, fortuiti o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, come ad esempio può accadere in seguito a furti, incendi, calamità naturali, ecc..

L’art.53 del DPR 633/72 stabilisce che i beni acquistati, importati o prodotti dall’impresa che non si trovano nei luoghi in cui essa esercita la sua attività si presumono venduti.


Tuttavia nell’ipotesi di perdita di beni la presunzione di cessione può essere superata se essa risulta alternativamente da:

  • idonea documentazione di un organo della Pubblica Amministrazione (ad esempio la denuncia di furto presentata ai Carabinieri);
  • da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa entro 30 giorni dalla data del verificarsi dell’evento o da quella nella quale se ne è venuti a conoscenza.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Da tali documenti deve risultare il valore complessivo dei beni perduti.

Su richiesta dell’Amministrazione finanziaria il contribuente deve fornire le indicazioni circa la determinazione di tale valore complessivo ( natura, qualità, quantità dei beni perduti).

Non è necessario inviare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza circa la perdita dei beni.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net