FURTO DI MAGAZZINO
ASPETTI CONTABILI E FISCALI
Può accadere che l’impresa subisca un furto dei beni presenti in magazzino (merci, prodotti finiti, materie prime, ecc..). Come occorre comportarsi in questi casi?
Nella contabilità generale il furto di beni-merce o, più in generale, di beni facenti parte del magazzino non dà luogo ad alcuna registrazione: ciò, in quanto la perdita subita a seguito del furto si riflette in un minor volume di rimanenze finali di magazzino e, di conseguenza sul loro valore.
Sotto il profilo fiscale, i beni acquistati, prodotti o importati non rinvenuti presso i locali in cui il contribuente svolge la propria attività o presso quelli dei suoi rappresentanti, si presumono ceduti.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che l’impresa abbia acquistato 100 unità di una certa merce, ne abbia vendute 10, mentre 30 unità sono state rubate.
Pertanto avremo:
Acquisti – 100
Vendite – 10
Furto – 30
Disponibilità attuale – 60
Ad una verifica del fisco, per i 30 pezzi mancanti a causa del furto, sussisterebbe una presunzione di vendita, cioè si potrebbe presumere che essi sono stati venduti senza l’emissione dei relativi documenti, senza l’applicazione dell’IVA e senza aver rilevato il relativo ricavo.
Il contribuente, per vincere tale presunzione deve provare che la minor giacenza di magazzino non dipende da una vendita effettuata in nero, bensì dal furto subito.
La perdita di beni per eventi accidentali (come nel caso di furto) deve essere provata da idonea documentazione fornita dalla Pubblica Amministrazione (come accade nei casi di provvedimento di sequestro amministrativo/giudiziario o anche un verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quest’ultima deve essere resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza. Da essa deve risultare il valore complessivo dei beni mancanti.
Nel caso di furto si deve procedere alla denuncia all’autorità giudiziaria.
I contribuenti che tengono le scritture ausiliarie di magazzino devono annotare su di esse il furto subito.
A tale proposito si sottolinea che le variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico possono essere annotate anche alla fine del periodo d’imposta.
Inoltre, si ricorda che, le scritture ausiliarie di magazzino sono comunque considerate regolari nel caso in cui gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico (Si veda anche C.M.31/2006).
Nel caso in cui l’impresa è assicurata per il furto di merci e riceve, di conseguenza, un indennizzo, esso andrà rilevato, in bilancio, alla voce A5) Altri ricavi e proventi.
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