FURTO DI BENI IN LEASING

EVENTUALE RISARCIMENTO

Aggiornato al 14.02.2009

Il contratto di leasing finanziario prevede che un soggetto detto locatore o concedente conceda ad un altro soggetto, detto utilizzatore, il diritto di utilizzare un certo bene dietro il pagamento di un canone periodico.

Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore può decidere di riscattare il bene oggetto di leasing dietro il pagamento di un prezzo prestabilito. Nel caso in cui l’utilizzatore non intenda esercitare tale opzione può restituire il bene al locatore.

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Nel periodo di durata del contratto, quando l’utilizzatore si avvale del bene oggetto del leasing, può accadere che esso venga rubato. Cosa accade in questi casi?

Di norma le società di leasing richiedono all’utilizzatore la stipula di un contratto di assicurazione che copra dei possibili sinistri tra i quali anche i furti. Per la parte non coperta dal contratto è possibile che il locatore chieda all’utilizzatore un risarcimento.

In questa ipotesi, per l’indennizzo richiesto, la società di leasing emette fattura per l’importo del risarcimento. Tale importo è escluso dall’IVA ai sensi dell’art.15 del DPR 633/72.

Per l’utilizzatore del bene, l’indennizzo corrisposto alla società di leasing costituisce un onere fiscalmente deducibile.

 
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