LEASING FINANZIARIO
La nozione di leasing finanziario
Le regole di contabilizzazione previste dal Codice civile e dai principi contabili nazionali per il leasing finanziario e per quello operativo sono diverse.
Le immobilizzazioni che formano oggetto di contratti di leasing operativo non devono essere indicate in modo distinto rispetto alle altre nel bilancio del locatore e il locatario non deve fornire informazioni aggiuntive in Nota integrativa.
Date le differenze esistenti nel modo di rilevare le due operazioni è bene individuare le caratteristiche che contraddistinguono le due forme di leasing.
Il Codice civile non contiene una precisa nozione di leasing finanziario. Essa può essere desunta dallo IAS 17 secondo cui le operazioni di leasing finanziario sono caratterizzate, in particolare, dal trasferimento dei rischi (come rischio di deperimento tecnico e materiale, rischi derivanti da guasti o danneggiamento) e dei benefici (cioè tutto quanto può essere ottenuto dall’uso del bene) in capo al locatario cosa che di norma non accade nel leasing operativo.
Un altro requisito molto importante del leasing finanziario è rappresentato dalla presenza in contratto della opzione finale di riscatto.
Il leasing operativo è definito per esclusione.
I leasing di terreni e fabbricati sono considerati operativi o finanziari in base ai criteri appena visti. Tuttavia, nel caso in cui oggetto del contratto sia un terreno, trattandosi di beni con vita utile illimitata, se non si può ritenere che la proprietà sia trasferita al locatario alla scadenza, si deve ritenere che non siano trasferiti i rischi e i benefici e di conseguenza si deve ritenere si tratti di un leasing operativo. Per la stessa ragione nel caso di leasing di terreni e fabbricati, i due elementi devono essere considerati separatamente ai fini della esatta classificazione del leasing.
Anche sotto il profilo fiscale manca una precisa definizione di leasing finanziario. L’Agenzia delle entrate ha definito operazioni di locazione finanziaria le locazioni di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo. Il leasing finanziario è, quindi, tipicamente strutturato in modo da coinvolgere tre soggetti. L’operazione ha lo scopo di far acquisire ad un soggetto utilizzatore la disponibilità di beni senza dovere sostenere l’intero costo in un’unica soluzione e senza assumere il rischio legato all’acquisto della proprietà del bene stesso ( R.M. 175/E del 12/08/2003).
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