DEDUCIBILITA' CANONI DI LEASING

LE REGOLE PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2008

Aggiornato al 14.03.2009
Per le regole applicabili ai contratti conclusi a partire dal 29/04/2012 si veda Deducibilità dei canoni di leasing .
Per le regole di deducibilità dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati dopo l’1/1/2014 si veda Deducibilità canoni di leasing 2014.

L’impresa che utilizza un bene grazie ad un contratto di locazione finanziaria paga all’impresa concedente un canone di leasing. Tale canone è un componente negativo di reddito che viene imputato a Conto economico.

Sotto il profilo fiscale i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all’attività esercitata dall’impresa.


Esempio:
l’impresa stipula un contratto di leasing, avente per oggetto un bene mobile, della durata di 4 anni;
il coefficiente di ammortamento per il settore di attività in cui opera l’impresa e per il tipo di bene preso in leasing è del 25%.


CALCOLO DA EFFETTUARE PER VERIFICARE LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE:

periodo normale di ammortamento – 100 : 25 = 4 anni ovvero 48 mesi

2/3 del normale periodo di ammortamento – 2/3 x 4 anni = 32 mesi

Il canone di leasing è deducibile nel caso in cui il contratto di leasing ha una durata pari o superiore a 32 mesi. Nel nostro caso, quindi, essendo la durata del contratto di 4 anni, il canone è deducibile.

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BENI IMMOBILI

Regole particolari si applicano nel caso in cui, oggetto del contratto di leasing, sono dei beni immobili.

In questa ipotesi, qualora l’applicazione della regola appena vista determina un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni.

Esempio 1:
l’impresa stipula un contratto di leasing, avente per oggetto un immobile, della durata di 8 anni; il coefficiente di ammortamento per il settore di attività in cui opera l’impresa e per il tipo di bene preso in leasing è del 10%.


CALCOLO DA EFFETTUARE PER VERIFICARE LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE:

periodo normale di ammortamento – 100 : 10 = 10 anni
2/3 del normale periodo di ammortamento – 2/3 x 10 anni = 6,66 anni – il risultato ottenuto è inferiore a 11 anni, il canone di leasing è, dunque, deducibile solamente se il contratto ha una durata inferiore a 11 anni, cosa che non si verifica nel nostro esempio.


Esempio 2:
l’impresa stipula un contratto di leasing, avente per oggetto un immobile, della durata di 20 anni;
il coefficiente di ammortamento per il settore di attività in cui opera l’impresa e per il tipo di bene preso in leasing è del 3%.


CALCOLO DA EFFETTUARE PER VERIFICARE LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE:

periodo normale di ammortamento – 100 : 3 = 33,33 anni
2/3 del normale periodo di ammortamento – 2/3 x 33,33 anni = 22,22 anni – il risultato ottenuto è superiore a 18 anni, il canone di leasing è, dunque, deducibile solamente se il contratto ha una durata superiore a 18 anni, cosa che si verifica nel nostro esempio.

Le regole sopra esposte sono quelle che risultano dalle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007. Per ciò che riguarda le nuove disposizioni relative alla durata minima dei contratti di locazione finanziaria, esse trovano applicazione a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008.

 
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