BENI IN LEASING

LORO ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Aggiornato al 15.09.2021

Il leasing è un contratto mediante il quale un’impresa prende in locazione da un’altra azienda dei beni mobili o immobili dietro pagamento di un determinato compenso periodico e con la possibilità di riscattare il bene al termine della locazione in base ad un prezzo di riscatto fissato sin dal momento della conclusione del contratto.

Il leasing può essere un'operazione:

  • simile al noleggio, si parla in questi casi di leasing operativo;
  • o, come più spesso accade, una vera e propria forma di finanziamento per l’impresa. In questi casi si parla di leasing finanziario.

Il Codice civile e i principi contabili nazionali, da una parte, e quelli internazionali dall'altra, prevedono modalità di contabilizzazione delle operazioni di locazione molto diverse tra loro.


CODICE CIVILE E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Per quanto concerne il locatore, il Codice civile (art.2424) stabilisce che le imprese che concedono immobilizzazioni in locazione finanziaria devono esporre tali beni, in bilancio, separatamente rispetto alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

La norma non precisa come debba essere effettuata l’indicazione distinta delle immobilizzazioni materiali ed immateriali concesse in leasing rispetto alle altre. Si potrebbe, ad esempio, indicare l’importo complessivo di delle immobilizzazioni e riportare, con un “di cui”, l’importo di quelle concesse il leasing.

Il locatario, invece, deve indicare in Nota integrativa (art.2427 Codice civile):

  • le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento a suo favore della parte prevalente dei rischi e dei benefici;
  • il valore attuale delle rate di canone non scadute;
  • l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
  • l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di:
    • ammortamenti;
    • rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

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A questo proposito occorre ricordare che, se il locatore è una banca o un ente finanziatore, non è tenuto a redigere il bilancio applicando le regole contenute nel Codice civile: di conseguenza, ciò che verrà detto di seguito, riguarda solamente le società iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art.113 del Testo Unico Bancario.

Poiché le immobilizzazioni continuano ad essere iscritte nello Stato patrimoniale del locatore, sarà quest'ultimo a calcolare le quote di ammortamento su tali beni e a rilevarli nel Conto economico, insieme ai ricavi derivanti dai canoni di leasing percepiti e di competenza dell’esercizio.

Per contro il locatario si limiterà a rilevare nel Conto economico i costi relativi ai canoni di leasing pagati di competenza dell’esercizio e ad iscrive nei conti d’ordine i canoni che devono ancora scadere.


Leasing: metodo patrimoniale

Questo modo di rilevare le operazioni di leasing finanziario prende il nome di metodo patrimoniale e si fonda soprattutto sulla considerazione che la proprietà del bene concesso in leasing rimane in capo alla società concedente. Alla scadenza del contratto, se il locatario riscatta il bene, esso non comparirà più nell’attivo del bilancio del locatore, mentre sarà iscritto nel bilancio del locatario che potrà iniziare a calcolare su di esso le quote di ammortamento.

Va precisato che il D.Lgs.139/2015 ha soppresso l’obbligo di indicare in calce allo Stato patrimoniale i conti d’ordine. Pertanto, a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016, tale indicazione dovrà essere fornita esclusivamente in Nota integrativa.


PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I principi contabili internazionali invece, a partire dal 2019 hanno superato la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, introducendo la nozione di contratto di leasing e contratto di servizio.

Le operazioni di leasing devono essere contabilizzate con il metodo finanziario, in base al quale si fa prevalere la sostanza dell'operazione rispetto alla sua forma. Con tale metodo il bene in leasing è iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale del locatario e non del locatore. Di conseguenza le quote di ammortamento sono addebitate nel Conto economico del locatario. Egli, inoltre, rileva nel passivo dello Stato patrimoniale il debito per la quota capitale di canoni ancora dovuti e nel Conto economico gli oneri finanziari per la quota interessi e gli oneri accessori corrisposti e di competenza dell’esercizio.

Il locatore, invece, iscrive nell’attivo dello Stato patrimoniale il credito per la parte relativa alla quota capitale dei canoni da percepire e nel Conto economico la parte dei canoni di leasing di competenza dell’esercizio relativa alla quota interessi percepita comprensiva degli oneri accessori.


Leasing: metodo finanziario

 
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