CONTRATTO DI LEASING E CONTRATTO DI SERVIZIO
IL SUPERAMENTO, DA PARTE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DELLA DISTINZIONE TRA LEASING FINANZIARIO E LEASING OPERATIVO
CONTRATTO DI LEASING E CONTRATTO DI SERVIZIO
A partire dall'01/01/2019 l'IFRS 16 ha sostituito lo IAS 17 in materia di contratti di leasing.
Lo IAS 17 era fondato sulla distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo: si definiva leasing finanziario il contratto con il quale venivano trasferiti tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Quest'ultima poteva essere trasferita o meno alla scadenza del contratto.
In tutti gli altri casi ci si trovava di fronte al leasing operativo.
Questa distinzione è stata superata dallo IFRS 16 che ha introdotto due concetti:
- il contratto di leasing;
- il contratto di servizio.
La distinzione si basa sul diritto di controllo dell'attività da parte del locatario (il cosiddetto ROU, ovvero Right of use).
Ci troviamo di fronte ad un contratto di leasing quando, in cambio di un corrispettivo, viene conferito il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo definito.
Se, invece, il controllo dell'attività rimane in capo al fornitore che, impiega l'attività per fornire un servizio, allora ci troviamo di fronte ad un contratto di servizio.
Quindi, affinché un contratto possa essere configurato come leasing, devono essere presenti i seguenti requisiti:
- il diritto, da parte del locatario, di controllare l'utilizzo di una attività;
- la durata definita;
- il pagamento di un corrispettivo.
ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO
Per quanto riguarda l'attività oggetto del leasing, essa deve essere identificata nel contratto. L'identificazione può avvenire:
- direttamente. In questo caso nel contratto viene indicata chiaramente l'attività oggetto del leasing;
- o indirettamente. In questa seconda ipotesi si può presumere di sostituire l'attività in qualsiasi momento.
CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
Per controllo si intende il diritto di dirigere l'utilizzo dell'attività e goderne dei benefici economici.
Nel caso in cui il locatore conserva il diritto, durante la durata del contratto, di sostituire l'attività con un'altra, il locatario non ha il pieno controllo sul suo utilizzo e, di conseguenza, non ci troviamo di fronte ad un contratto di leasing bensì ad un contratto di servizio.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto deve avere una durata determinata.
La durata può essere stabilita anche in termini di importo di uso. Ad esempio il numero di unità prodotte da un macchinario.
ESPOSIZIONE IN BILANCIO
L'inquadramento di un contratto come contratto di leasing o contratto di servizio si riflette su una differente metodologia di esposizione in bilancio.
Per questa ragione è necessario procedere ad una corretta identificazione del contratto sia in fase di prima iscrizione che nel caso di successive modifiche del contratto stesso.
Il contratto di leasing va esposto in bilancio con il metodo finanziario, ovvero inserendo:
- nell'attivo dello Stato Patrimoniale, il valore della risorsa;
- nel passivo dello Stato Patrimoniale, il valore attuale dei canoni da pagare;
- nel Conto economico, la quota di ammortamento calcolata tenendo conto della durata del contratto di leasing o della vita utile della risorsa se essa è superiore rispetto alla durata del contratto.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni alla contabilizzazione delle attività il leasing con il metodo finanziario. Esse sono:
- durata del contratto inferiore ai 12 mesi;
- attività di modesto valore.
In queste ipotesi il locatario può (si tratta di una facoltà e non di un obbligo) non applicare il metodo finanziario. Qualora il locatorio decida di non applicare il metodo finanziario dovrà contabilizzare solamente i canoni, con un criterio a quote costanti per la durata del leasing o secondo un altro criterio sistematico.
Il contratto di servizio comporta la rilevazione dei soli canoni di competenza nel Conto Economico.
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