IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
COSA INDICARE IN QUESTA VOCE DI BILANCIO E COME
Sia tra le immobilizzazioni materiali che tra quelle immateriali devono essere indicate le immobilizzazioni in corso di costruzione non ancora ultimate e gli acconti ai fornitori per l’acquisto delle stesse.
Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile indica sia tra le immobilizzazioni materiali che tra quelle immateriali, la voce “immobilizzazioni in corso e acconti”.
Nel caso esse si riferiscano ad immobilizzazioni materiali la voce è la B.II.5, mentre nel caso si riferiscano ad immobilizzazioni immateriali la voce è la B.I.6.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti“ comprende, nel caso di immobilizzazioni materiali (B.II.4):
- le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione;
- gli anticipi a fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” rappresenta una deroga al criterio che le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte in bilancio solamente se fisicamente esistenti.
Nel caso di immobilizzazioni immateriali, alla voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” (B.I.6) devono essere indicati:
- i costi sostenuti per produrre all’interno dell’impresa le immobilizzazioni immateriali delle quali non è ancora stata acquistata la piena titolarità (come possono essere brevetti e marchi);
- i costi sostenuti per i progetti non ancora completati;
- i versamenti effettuati a fornitori per anticipi relativi all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.
La valutazione delle immobilizzazioni in corso e degli acconti, sia nel caso di immobilizzazioni materiali che immateriali, va fatta applicando il criterio generale del costo. In entrambi i casi per tale voce di immobilizzazioni non è previsto il calcolo di quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, l’ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Nel momento in cui l’azienda acquisisce la piena titolarità del diritto o completa il progetto, l’immobilizzazione non deve essere più indicata in bilancio tra quelle in corso, ma andrà riclassificata alla voce di competenza. Da questo momento si potranno iniziare a calcolare le quote di ammortamento relative al cespite.
Anche sotto il profilo fiscale tali immobilizzazioni non rientrano tra quelle ammortizzabili dato che, l’art.102 del TUIR, precisa, per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, che le quote di ammortamento sono deducibili a partire dal periodo d’imposta nel quale il bene è stato utilizzato. Si deve ritenere applicabile un criterio analogo anche per le immobilizzazioni immateriali.
Le imprese che adottano gli IAS possono iscrivere le immobilizzazioni in corso come costi di sviluppo in corso a cui devono essere applicati i principi per l’iscrizione in bilancio dei costi di sviluppo. Nel caso in cui le immobilizzazioni in corso e gli acconti sono significativi essi possono rappresentare un’autonoma categoria. Essi non sono ammortizzabili, ma soggetti a impairment test.
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