BREVETTI INDUSTRIALI
CALCOLO DELLE QUOTE FISCALMENTE DEDUCIBILI
Sotto l’aspetto fiscale i diritti di brevetto industriali sono disciplinati nell’ambito dei beni immateriali (art.103 TUIR).
Essi hanno un trattamento analogo a quello delle opere dell’ingegno, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Per queste categorie di beni immateriali, fiscalmente, è ammessa la deduzione di una quota di ammortamento non superiore al 50% del costo. Il limite in questione è stato aumentato con l’entrata in vigore del D.L.233/2006. In precedenza era deducibile una quota di ammortamento non superiore ad un terzo del costo.
La nuova misura massima dell’ammortamento dei brevetti industriali si applica a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare a partire dal 2006.
La disposizione in esame riguarda i soli brevetti industriali registrati alla data di entrata in vigore del decreto o nei 5 anni precedenti.
Di conseguenza ai fini fiscali occorre distinguere tra i brevetti industriali la cui registrazione è avvenuta al massimo nel quinquennio precedente e i brevetti industriali registrati prima dei cinque anni precedenti il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L.233/2006). I primi potranno essere ammortizzati nella misura del 50%, mentre per i secondi si dovrà continuare a dedurre quote di ammortamento non superiori a un terzo del costo.
Esempio:
Si ricorda, infine, che poiché i diritti di brevetto industriale rientrano tra beni immateriale non è applicabile nei loro confronti la deduzione integrale del costo nell’esercizio di sostenimento nel caso in cui esso non superi i 516,46 euro.
Valutazione e ammortamento diritti di brevetto
Diritti di brevetto industriale - quadro riassuntivo