VALORE AMMORTIZZABILE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

LE REGOLE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE

Aggiornato al 12.11.2019

Il Codice civile stabilisce come criterio generale di determinazione del valore al quale iscrivere le immobilizzazioni in bilancio, quello del costo di acquisto o di produzione (art.2426 del Codice civile).

Le immobilizzazioni, sia esse materiali che immateriali devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione che rappresenta il costo di acquisizione dell’immobilizzazione. In particolare si applica il costo di acquisto nel caso di acquisto dell’immobilizzazione da terzi, mentre si applica il costo di produzione nell’ipotesi di produzione effettuata all’interno dell’azienda del bene ammortizzabile.

Il costo rappresenta il criterio generale di valutazione delle immobilizzazioni in bilancio. Ciò in quanto i fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo generano dei costi anticipati che cedono la loro utilità nel tempo. Inoltre il costo rappresenta, tra i vari criteri ammissibili, quello che presenta minori incertezze di determinazione e risulta di più semplice applicazione.

Il costo di acquisto è rappresentato, innanzitutto, dal prezzo sostenuto per l’acquisto del bene, risultante dal contratto o dalla fattura.

Al costo di acquisto vanno aggiunti tutti quegli oneri accessori sostenuti dall’impresa al fine di poter utilizzare il bene come, ad esempio, le spese di trasporto, montaggio, posa in opera, le imposte direttamente imputabili all’acquisto, ecc..

Al costo di acquisto si può aggiungere anche l’IVA indetraibile nelle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, ovvero quando la indetraibilità dell’imposta dipende dal tipo di bene oggetto di acquisto. Tuttavia la capitalizzazione dell’IVA indetraibile è consentita solamente nei limiti in cui l’aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto del bene non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile con l’uso del bene.

Gli sconti incondizionati esposti in fattura e gli sconti accordati dal fornitore per l’acquisto di determinati volumi di beni vanno a ridurre il costo di acquisto. Per contro gli sconti cassa non incidono nella determinazione del costo di acquisto in quanto vanno considerati come proventi finanziari.

Il Codice civile precisa che il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche i costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo di produzione è rappresentato, innanzitutto da tutti i costi relativi alla costruzione che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.

La determinazione del costo di produzione va fatta in modo diverso a seconda che la costruzione in economia sia svolta in modo continuativo con un apposito reparto o sia solamente occasionale. Nella prima ipotesi il costo di fabbricazione è rappresentato dai costi diretti (come manodopera, materie prime, spese di progettazione) e da una quota dei costi generali di fabbricazione. Anche nella seconda ipotesi il costo di fabbricazione deve essere inteso come somma dei costi di diretta imputazione e di una quota di spese generali di fabbricazione. Tuttavia quest’ultima deve essere determinata solo tenendo conto della parte di costi sostenuta in conseguenza del lavoro di costruzione, mentre vanno esclusi i costi che l’impresa avrebbe sostenuto anche in assenza della costruzione in economia. Ad ogni modo è accettabile escludere dalla determinazione del costo di produzione una quota di spese generali di produzione e tenere conto dei soli costi di diretta imputazione.

In nessun caso possono essere capitalizzati i costi relativi ad eventi di natura straordinaria verificatisi durante la costruzione in economica come costi relativi a scioperi o a calamità naturali.

Le quote di costi generali relativi a periodi successivi rispetto al momento in cui il bene può essere utilizzato non sono capitalizzabili neppure nell’ipotesi in cui il bene non è stato ancora utilizzato.

In genere l’impresa provvede alla costruzione in economia di beni ammortizzabili per i quali non esiste un mercato. In questo caso la valutazione va fatta tenendo conto dei soli costi di produzione così come è stato appena definito. Nell’ipotesi, invece, in cui esiste un mercato per tali beni, una volta determinato il costo di produzione è necessario confrontare tale costo con il prezzo di mercato e iscrivere il cespite in bilancio al minore tra i due valori.

Sia il costo di acquisto che il costo di produzione possono includere gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione dell’immobilizzazione.

La capitalizzazione è consentita con riferimento ai soli oneri finanziari sostenuti dall’impresa per prendere a prestito i capitali necessari all’acquisto o alla costruzione del bene e maturati durante il periodo che va dal pagamento delle somme di denaro ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso includendo in tale periodo anche quello necessario per il montaggio e la messa a punto del bene. Se il momento in cui il bene è pronto per l’uso è ritardato per scioperi o altri eventi di natura straordinaria, gli oneri finanziari relativi a tale maggior periodo non sono capitalizzabili.

La capitalizzazione degli interessi passivi va esclusa nel caso in cui il periodo che intercorre tra il pagamento delle somme ai fornitori e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso è modesto e nel caso in cui il finanziamento ottenuto non è stato realmente utilizzato per l’acquisizione del cespite.

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Di norma per l’acquisizione dei cespiti si ricorre a finanziamenti a medio e lungo termine. Tuttavia, nel caso in cui l’acquisizione del cespite sia stata finanziata con il ricorso a prestiti a breve termine, per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi è necessario determinare con ragionevole approssimazione la parte di finanziamento a breve impiegata per il pagamento dell’immobilizzazione. Se l’acquisizione dell’immobilizzazione è stata fatta ricorrendo in parte a finanziamenti a medio e lungo termine contratti per tale specifica finalità, ed in parte con finanziamenti a breve, si considera che le acquisizioni di detti beni siano state fatte dapprima con i finanziamenti a medio e lungo termine e solo per la parte restante con quelli a breve termine.

Al fine della capitalizzazione degli interessi passivi occorre far riferimento al tasso di interesse effettivamente corrisposto sui finanziamenti a medio e lungo termine contratti per l’acquisizione delle immobilizzazioni. Nel caso di finanziamenti con tassi differenti si può fare riferimento ad una media ponderata. Invece, nell’ipotesi di ricorso a finanziamenti a breve termine, è preferibile far riferimento:

  • al tasso di interesse realmente sostenuto se esso è inferiore rispetto al tasso di interesse di mercato relativo a finanziamenti a medio e lungo termine;
  • al tasso di interesse di mercato relativo a finanziamenti a medio e lungo termine se inferiore rispetto al tasso realmente sostenuto. In questa ipotesi la differenza tra i due tassi rappresenta un costo di esercizio.

Il valore del cespite determinato capitalizzando anche gli oneri finanziari non può comunque eccedere il valore recuperabile tramite l’uso.


FORMAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI


Costo delle immobilizzazioni

CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI


Capitalizzazione degli oneri finanziari

Esempi.
Acquisto di un impianto. Prezzo di acquisto: 50.000. Spese di montaggio e posa in opera: 2.000. Sconto incondizionato 5% (su 50.000+2.000): 2.600. IVA 22%( su 50.000+2.000–2.600): 10.868.

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IMPIANTI E MACCHINARIO 49.400  
../../.. IVA SU ACQUISTI 9.880  
../../.. FORNITORI   59.280


Acquisto di un impianto. Prezzo di acquisto: 50.000. Spese di montaggio e posa in opera: 3.000. IVA 22%: 11.660.
Oneri su finanziamento specifico relativo al periodo dal pagamento delle somme di denaro ai fornitori fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso: 1.000

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IMPIANTI E MACCHINARIO 53.000  
../../.. IVA SU ACQUISTI 10.600  
../../.. FORNITORI   63.600


Al pagamento degli oneri finanziari si rilevano le seguenti scritture:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. ONERI FINANZIARI 1.000  
../../.. BANCA C/C   1.000

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IMPIANTI E MACCHINARIO 1.000  
../../.. ONERI FINANZIARI   1.000


Acquisto di un autoveicolo. Prezzo di acquisto: 20.000. Oneri accessori: 500. IVA 22%: 4.510. Si ipotizza che l’acquisto sia stato fatto con IVA detraibile al 40%.

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. AUTOMEZZI 20.500  
../../.. IVA SU ACQUISTI DETRAIBILE 615  
../../.. IVA SU ACQUISTI INDETRAIBILE 3.485  
../../.. FORNITORI   24.600


Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. AUTOMEZZI 3.485  
../../.. IVA SU ACQUISTI INDETRAIBILE   3.485


Costruzione in economia.Alla data di chiusura dell’esercizio sono in corso di realizzazione all’interno dell’impresa degli impianti non ancora ultimati. Si procede alla capitalizzazione del costo di fabbricazione pari a 10.000

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IMMOBILIZZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 10.000  
../../.. INCREMENTI DI IMMOBILIZZZAZIONI PER LAVORI INTERI   10.000


Una volta completata la costruzione dell’impianto si storna l’immobilizzazione in corso alla voce di bilancio relativa al cespite in costruzione e si capitalizzano gli eventuali ulteriori costi sostenuti per ultimare la costruzione.

Si ipotizzi che nel corso dell’esercizio successivo si sostengano costi per altri 10.000 euro necessari per ultimare la costruzione. Essi saranno rilevati nel modo seguente.

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IMMOBILIZZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 10.000  
../../.. INCREMENTI DI IMMOBILIZZZAZIONI PER LAVORI INTERI   10.000


Una volta ultimata la costruzione, si storna il conto Immobilizzazioni materiali in corso alla relativa voce di bilancio che nel nostro caso si ipotizza essere un impianto:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IMPIANTI E MACCHINARIO 20.000  
../../.. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO   20.000


Nel corso della vita utile del bene si possono verificare situazioni che portano ad una variazione del costo originario dello stesso.

Possono comportare un aumento di tale valore le rivalutazioni del costo se queste vengono effettuate in applicazione di leggi speciali, il sostenimento di costi di manutenzione e riparazione straordinarie, i costi per rivolti all’ ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un’immobilizzazione. Possono portare ad una riduzione del valore originario le perdite e i danni per cause non dipendenti dall’impresa.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art.2423-bis del Codice civile:

  • la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’immobilizzazione considerata;
  • si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
  • si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
  • si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Tuttavia è possibile derogare a tale principio in casi eccezionali. La Nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Infine si ricorda che il Codice civile prevede regole particolari di valutazione di talune immobilizzazioni materiali e immateriali.

 
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