IMPIANTI E MACCHINARI

LORO ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Aggiornato al 17.05.2008

Secondo lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile gli impianti e i macchinari vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 2) denominata “impianti e macchinario”.

La voce comprende:

  • impianti generici;
  • impianti specifici;
  • macchinari.

Gli eventuali impianti e macchinari destinati alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.

Gli impianti e i macchinari concessi in locazione finanziaria devono essere indicati separatamente rispetto agli altri.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Si ricorda che lo IAS 16 non prevede delle rigide categorie, ma si limita a fornire degli esempi tra i quali la voce “macchinari ”.

Sono considerati impianti:

  • gli impianti generici quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme;
  • gli impianti specifici;
  • gli altri impianti quali forni e loro pertinenze.

Non vanno compresi tra gli impianti, bensì tra le a ttrezzature varie, i beni che sono legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa completando la capacità funzionale di impianti e macchinario. Questi beni si differenziano dagli impianti anche per un più rapido ciclo d’usura.

Tra i macchinari si devono includere tanto i macchinari automatici che quelli non automatici.

 
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