IMPIANTI E MACCHINARI
LORO ESPOSIZIONE IN BILANCIO
Secondo lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile gli impianti e i macchinari vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce 2) denominata “impianti e macchinario”.
La voce comprende:
- impianti generici;
- impianti specifici;
- macchinari.
Gli eventuali impianti e macchinari destinati alla vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in un’apposita voce dell’attivo circolante.
Gli impianti e i macchinari concessi in locazione finanziaria devono essere indicati separatamente rispetto agli altri.
Si ricorda che lo IAS 16 non prevede delle rigide categorie, ma si limita a fornire degli esempi tra i quali la voce “macchinari ”.
Sono considerati impianti:
- gli impianti generici quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme;
- gli impianti specifici;
- gli altri impianti quali forni e loro pertinenze.
Non vanno compresi tra gli impianti, bensì tra le a ttrezzature varie, i beni che sono legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa completando la capacità funzionale di impianti e macchinario. Questi beni si differenziano dagli impianti anche per un più rapido ciclo d’usura.
Tra i macchinari si devono includere tanto i macchinari automatici che quelli non automatici.
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