AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

LA DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Aggiornato al 13.07.2018

Le regole relative alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali sono contenute nell’art.102 del TUIR.


BENI OGGETTO DI AMMORTAMENTO

Possono essere ammortizzati solamente i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa.

Con questa espressione si indicano due categorie di immobilizzazioni materiali:

  • quelle utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;

  • quelle che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.


CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Per ciascun bene ammortizzabile è deducibile una quota di ammortamento non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo del bene del coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I coefficienti sono stabiliti tenendo conto di due fattori:

  • il settore di attività in cui opera l’impresa;
  • la categoria cui appartiene il bene.


L’ammortamento così calcolato prende il nome di ammortamento ordinario.

Esempio: per il macchinario di un’industria del settore dell’abbigliamento è previsto un coefficiente massimo del 12,50%.


BENI ACQUISTATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Nel caso di immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’esercizio o la cui costruzione è stata ultimata nel corso dell’esercizio occorre tenere presente che:

  • le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
  • la quota di ammortamento deducibile è ridotta alla metà per il primo esercizio.

Esempio : nel corso dell’esercizio x un’industria del settore dell’abbigliamento acquista un macchinario del costo di 50.000 euro. Ecco come vanno calcolate le quote fiscalmente deducibili:

Calcolo quote di ammortamento

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

AMMORTAMENTO RIDOTTO

E’ consentito dedurre quote di ammortamento inferiori rispetto a quelle ordinarie purché ciò trovi una giustificazione civilistica.


BENI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. Chiaramente si tratta di una facoltà concessa al contribuente che può sempre optare per il calcolo di quote di ammortamento nei modi consueti.

Per alcune categorie di beni ( veicoli, terreni, telefoni , ecc..) si applicano regole particolari per il calcolo delle quote di ammortamento.


SUPER-AMMORTAMENTO E IPER-AMMORTAMENTO

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, in caso di acquisto di taluni beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di effettuare un super-ammortamento , cioè la possibilità di aumentare del 40% il costo fiscale di acquisizione, al solo fine di calcolare le quote di ammortamento deducibili.

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato tale beneficio per gli acquisti effettuati:

  • entro il 31.12.2017;

  • entro il 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.


Una nuova proroga è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 per i beni acquistati entro il 30/06/2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto. Tuttavia la misura dell’agevolazione è stata ridotta dal 40% al 30%.

Inoltre, sempre la legge di Bilancio 2017, ha introdotto un iper-ammortamento (fino al 31.07.2018), ovvero la possibilità di aumentare il costo fiscale di acquisto del 150% sempre al solo fine di calcolare le quote di ammortamento deducibili.

Anche tale agevolazione è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2018 con riferimento agli acquisti fatti fino al 31/12/2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.


AMMORTAMENTO ANTICIPATO E AMMORTAMENTO ACCELERATO

Fino al 2007 potevano essere dedotte anche quote di ammortamento anticipato e quote di ammortamento accelerato.

L’ a mmortamento anticipato consisteva nella possibilità di elevare la misura dell’ammortamento ordinario fino a due volte nell’ esercizio di entrata in funzione del bene e nei due successivi.

L’ammortamento accelerato consisteva nella possibilità di superare la misura massima dell’ammortamento in proporzione della più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

Entrambe queste forme di ammortamento sono state abrogate dalla Finanziaria 2008.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net