FINANZIARIA 2008

LE NOVITA' IN TEMA DI REDDITO D'IMPRESA

Aggiornato al 10.01.2008

Nuova aliquota IRES.

L’aliquota IRES passa dal 33% al 27,50%.


Compensazioni orizzontali.

A partire dal 2008 i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata possono determinare il reddito complessivo Irpef compensando le perdite relative all’esercizio della professione o dell’impresa anche con redditi di natura diversa relativi allo stesso periodo d’imposta.

Le perdite non potranno essere riportate in avanti oltre il quinto periodo d’imposta.

(Per un approfondimento vedi Compensazione perdite)


Deducibilità interessi passivi.

Cambiano le regole IRES relative alla deducibilità degli interessi passivi.

Saranno deducibili gli interessi passivi relativi all’esercizio dell’impresa fino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza sarà deducibile nei limiti del 30% del risultato della gestione operativa, calcolato senza tenere conto di eventuali costi per ammortamenti e leasing. L’eventuale ulteriore eccedenza sarà deducibile negli esercizi successivi (purché non oltre il quinto esercizio e sempre nel rispetto, anche in questi esercizi, del limite del 30% del r.o.l. della gestione caratteristica). Vengono abrogate le norme riguardanti il pro-rata patrimoniale e la c.d. thin capitalization.

Regole particolari si applicano nel caso di soggetti che hanno aderito al consolidato nazionale. In questa ipotesi, infatti, ogni soggetto aderente al consolidato determina il 30% del proprio reddito operativo lordo e lo confronta con i propri interessi passivi. L’eventuale quota indeducibile di un soggetto rappresenta un componente che potrebbe essere recuperato in diminuzione da parte di un altro soggetto che aderisce al consolidato qualora lo stesso abbia un reddito operativo lordo capiente rispetto ai propri interessi passivi.

La nuova norma non si applica ad alcuni soggetti come banche, assicurazioni, società finanziarie e ad alcuni soggetti che operano nel settore delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda le società di persone e le ditte individuali occorre precisare che sono esonerate dall’applicazione dei nuovi limiti di deducibilità.

(Per un approfondimento vedi Deducibilità interessi passivi)


Leasing.

I canoni di leasing saranno deducibili solamente se la durata minima dei contratti sarà pari ai 2/3 del normale periodo di ammortamento. Vengono comunque stabiliti dei periodi minimi di durata del contratto affinché il canone di leasing sia deducibile:

  • per i beni mobili la durata minima del contratto deve essere di 11 anni;
  • per i beni immobili, se i 2/3 del normale periodo di ammortamento è:
    • inferiore a 11 anni, la durata minima del contratto deve essere di almeno 11 anni;
    • superiore a 18 anni, la durata minima del contratto deve essere di almeno 18 anni.


Spese di rappresentanza.

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Nuove regole si applicano anche per quanto riguarda le spese di rappresentanza. Esse diventano, infatti, completamente deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute. Tuttavia la deducibilità è subordinata alla presenza di requisiti di inerenza e congruità che dovranno essere stabiliti con decreto del ministero dell’Economia.

Contemporaneamente viene elevato a 50 euro il costo dei beni omaggio al di sotto del quale esso è considerato interamente deducibile.


Ammortamenti.

Viene abrogata, per i beni acquistati a partire dal 2008, la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati.

Una deroga è prevista per il solo 2008 e limitatamente ai soli beni entrati in funzione in tale anno.

Inoltre viene prevista l’eliminazione del quadro EC per la deduzione extracontabile di elementi negativi di reddito.


Opzione IRES

Le imprese individuali, le società di persone e le società in nome collettivo potranno optare per la tassazione separata dei redditi all’aliquota del 27,5%. Affinché possa essere esercitata tale opzione è necessario adottare il regime di contabilità ordinaria e rinuncia al prelievo e alla distribuzione dei redditi.


Imprese immobiliari.

Per le imprese immobiliari una norma di interpretazione autentica spiega come vanno dedotti gli interessi passivi pagati dalla società e relativi agli immobili diversi da quelli strumentali, cioè su quegli immobili posseduti dall’impresa e destinati alla locazione. Gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto di tali immobili sono deducibili dal reddito d’impresa.


Assegnazione immobili.

L’imprenditore individuale può escludere gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa entro il 30 aprile pagando un’imposta sostitutiva del 10% di IREF, IRAP e IVA. L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto.


Partecipazione esenti

La percentuale di esenzione torna ad essere pari al 95%.


IAS e IRES

Nuove regole per la determinazione del reddito vengono fissate per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS. Scopo delle modifiche è quello di limitare i casi in cui sono necessarie delle variazioni da apportare al reddito civilisto per la determinazione del reddito imponibile.


Dividendi.

La finanziaria 2008 prevede una ritenuta dell’1,375% a titolo di imposta sui dividendi pagati da società estere.

 
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