DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

LE REGOLE DA SEGUIRE PER INDIVIDUARE LA MISURA DEGLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

Aggiornato al 10.09.2020

Ai fini di stabilire le regole per la deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa occorre distinguere tra:

  • imprese individuali e società di persone, soggette al pagamento dell’IRPEF;
  • società di capitali soggette al pagamento dell’IRES.


IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE

Le imprese individuali e le società di persone deducono gli interessi passivi in base alla regola del pro-rata generale.

Tale regola prevede che gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Conseguenza di tale principio è che gli interessi passivi sono interamente deducibili solamente nell’ipotesi in cui tutti i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.


SOCIETA’ DI CAPITALI

Per i soggetti IRES valgono le regole riportate di seguito:

  • INTERAMENTE DEDUCIBILI: gli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:
    • degli interessi attivi di competenza del periodo
    • degli interessi attivi riportati da periodi di imposta precedenti.

    Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili;

  • ECCEDENZE DI INTERESSI ATTIVI: nel caso in cui gli interessi attivi di competenza di un periodo siano superiori alla somma tra gli interessi passivi di competenza e quelli riportati da periodi d'imposta precedenti, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali;
  • ECCEDENZE DI INTERESSI PASSIVI: l'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi del periodo e di quelli riportati in avanti è deducibile nel limite della somma del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL) del periodo d'imposta e del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti.

    A tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.

    Per Risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore della produzione (macro-categoria A del Conto Economico) e i Costi della produzione (macro-categoria B del Conto Economico) assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa, in altre parole tenendo conto delle variazioni in aumento e in diminuzione necessarie per passare dal reddito contabile a quello fiscale.

    Dai costi della produzione vanno esclusi:

    Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene anche conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate.

    Gli interessi passivi relativi a finanziamenti accesi per l'acquisto di veicoli strumentali di cui all'art.164 del TUIR, non vanno compresi nel calcolo di cui sopra e sono deducibili applicando esclusivamente le norme di cui all'art.164 TUIR (Circolare Agenzia Entrate 47/E del 2008 par.5.3)

  • INTERESSI INDEDUCIBILI: gli interessi passivi che, in seguito al calcolo sopra illustrato sono indeducibili in un certo periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:
    • la somma degli interessi attivi di competenza del periodo d'imposta e del 30% del ROL;
    • gli interessi passivi e di competenza del periodo d'imposta.
  • ECCEDENZE DEL ROL: nel caso in cui, in un periodo d'imposta, il 30% del ROL è superiore alla somma tra
    • l'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi di competenza e quelli riportati da esercizi precendenti;
    • l'importo degli interessi passivi riportati da periodi d'imposta precedenti in quanto indeducibili
    la quota eccedente può essere portata in avanti ad incremento del ROL dei successivi esercizi, ma entro il limite temporale di cinque periodi d'imposta.

Quando parliamo di interessi attivi ci riferiamo anche ai proventi finanziari assimilati, così come quando parliamo di interessi passivi facciamo riferimento anche agli oneri finanziari assimilati.

Occorre precisare che le regole sopra viste si applicano anche nel caso di interessi passivi capitalizzati. Inoltre essa rigurda:

  • sia gli interessi passivi e gli oneri che derivano da un'operazione finanziaria;
  • sia gli interessi passivi e gli oneri che derivano da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

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Le regole illustrate non riguardano le banche e le società finanziarie, le società consortili, le società di progetto, le società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti, mentre si applica alle holding di gruppi industriali. Regole particolari si applicano anche nei confronti delle imprese di assicurazioni e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono deducibili senza tener conto dei limiti sopra visti per tutte le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Pertanto, per tale tipologia di interessi si è esonerati dalla verifica del risultato operativo lordo (art.4 D.Lgs.147/2015).

Gli interessi passivi sulle obbligazioni emesse da società non quotate (diverse dalla banche) sono deducibili secondo le regole ordinarie sopra esposte, ovvero nei limiti degli interessi attivi e del 30% del ROL. La norma si applica sia nei confronti dei nuovi prestiti obbligazionari che di quelli già emessi prima del 2016.

 
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