TERRENI ED AMMORTAMENTO

LA DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI TERRENI

Aggiornato al 01.01.2019

Nella contabilità delle imprese può essere presente il conto "Terreni". Con questa espressione s’intendono le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i fondi e i terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti, terreni su cui insistono i fabbricati.

I terreni rappresentano delle immobilizzazioni materiali dell’impresa, quindi dei beni che cedono la loro utilità all’azienda nell’arco di più esercizi.

Il Codice civile, all’art. 2426 punto 2, stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

Con tale norma il Codice civile fissa un importante principio: le immobilizzazioni vanno ammortizzate solamente se la loro utilizzazione è limitata nel tempo.

L’esempio tipico di immobilizzazioni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo è rappresentato dai terreni che, quindi, non vanno ammortizzati nel bilancio d’esercizio delle imprese.

Esaminiamo ora più da vicino il problema dell’ammortamento dei terreni sotto il profilo fiscale.

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Anche da un punto di vista fiscale l’ammortamento dei terreni è escluso. A confermare la regola vi è il fatto che il D.M.31/12/1988, che fissa i coefficienti di ammortamento da applicare alle varie categorie di beni a seconda del settore di appartenenza delle imprese, non stabilisce il coefficiente da applicare ai terreni (salvo quanto si dirà di seguito).

Alla regola generale si applicano, però, delle eccezioni.

Così vanno ammortizzati i terreni di imprese che operano in particolari settori di attività. Si tratta dei terreni appartenenti alle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni (Gruppo 19 del D.M.31/12/1988 specie I, II, III, IV, V, XII). In questi casi è lo stesso D.M.31/12/1988 a fissare il coefficiente di ammortamento applicabile.

Un’altra eccezione rispetto alla regola generale è costituita dai casi nei quali il terreno è strumentale per l’esercizio dell’impresa e viene sottratto alla sua naturale destinazione e partecipa al processo produttivo.

In questa casistica rientrano i terreni permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiale (R.M. 1579 del 16/02/1982C.M.11 del 10/04/1991).

Non sono ammortizzabili, invece, i terreni destinati ad autolavaggio poiché i terreni edificabili non sono soggetti a logorio fisico ed economico né ad usura e non rientrano, quindi, nella nozione fiscale di beni ammortizzabili (sentenza Corte Cassazione n.22932 del 26/09/2018).

 
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