NOTA INTEGRATIVA

LE INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA CIRCA I BENI AMMORTIZZABILI

Aggiornato al 14.12.2015

L’art. 2427 del Codice civile fissa il contenuto minimo della Nota integrativa.

Essa dovrà indicare una serie di dati relativi alle immobilizzazioni.

In particolare la Nota integrativa dovrà indicare:

  • i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, i criteri applicati per eventuali rettifiche di valore e, nel caso di immobilizzazioni il cui costo è espresso all’origine in valuta estera, i criteri per la conversione in moneta avente corso legale nello Stato. L’indicazione riguarda tutte le voci del bilancio ivi incluse le immobilizzazioni;
  • i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
  • la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo" (fino ai bilanci 2015 era necessario indicare anche la composizione dei costi di ricerca e di pubblicità che a partire dai bilanci 2016 non sono più capitalizzabili), nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  • la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio;
  • l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

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Inoltre, la Nota integrativa deve indicare anche:

  • gli eventuali motivi per i quali non si è provveduto ad applicare talune disposizioni relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ad esempio nel caso in cui siano stati applicati dei criteri di valutazione diversi da quelli stabiliti dal Codice. Si ricorda, infatti, che tale possibilità è prevista qualora, in casi eccezionali, l’applicazione di una delle disposizioni di legge in tema di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. In questa ipotesi la Nota integrativa, oltre a dover motivare la deroga, deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (art.2423);
  • i motivi dell’eventuale modica dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni da un esercizio all’altro. In questa ipotesi la Nota integrativa deve anche indicare l’influenza sulla rappresentazione finanziaria, economica e patrimoniale (art.2423-bis);
  • l’indicazione distinta delle voci delle immobilizzazioni che hanno formato eventualmente oggetto di raggruppamento in quanto si tratta di importi irrilevanti o in quanto ciò favorisce la chiarezza del bilancio (art.2423-ter);
  • eventuali problemi di comparabilità delle voci relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art.2423-ter).

 
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