BENI FISCALMENTE AMMORTIZZABILI

QUALI BENI SONO AMMORTIZZABILI SECONDO IL FISCO

Aggiornato al 11.10.2007

Le immobilizzazioni materiali fiscalmente ammortizzabili sono:

  • i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa;
  • i beni mobili ed immobili concessi in leasing;
  • i beni dell’impresa collocati presso terzi.

Per beni strumentali si intendono quei beni che, di regola, vengono impiegati nel processo produttivo direttamente dall’impresa che li detiene a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

I beni strumentali possono essere tali per destinazione o per natura.

Sono beni strumentali per destinazione quelle immobilizzazioni materiali utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. Tali beni sono utilizzati direttamente dall’imprenditore, che li detiene a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nel processo produttivo. I beni strumentali per natura sono quelle immobilizzazioni materiali che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione.

La distinzione è rilevante ai fini dell’ammortamento poiché i beni strumentali per natura sono sempre ammortizzabili anche se non partecipano direttamente al processo produttivo dell’impresa come accade, ad esempio, se sono dati in locazione a terzi o in usufrutto.

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Devono essere considerati immobili strumentali per natura quelli classificabili nei seguenti gruppi catastali:

  • gruppo B - unità immobiliari per uso alloggi collettivi;
  • gruppo C - unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia;
  • gruppo D - immobili a destinazione speciale;
  • gruppo E - immobili a destinazione particolare;
  • gruppo A/10 - uffici e studi privati nel caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o nella concessione edilizia. ( R.M. 330 del 03/02/1989 ).

Tra gli immobili strumentali devono essere compresi anche quelli dati in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività. In questa ipotesi l’immobile si considera strumentale sono per un periodo di tempo limitato dato dal periodo d’imposta nel corso del quale si verifica il trasferimento e nei due successivi.

Nel caso di imprese individuali gli immobili di proprietà dell’imprenditore possono essere considerati beni strumentali (sia per destinazione che per natura) solamente se sono stati indicati nell’inventario redatto ai sensi dell’art.2217 del Codice civile, nel caso imprese in contabilità ordinaria, o nel registro dei beni ammortizzabili o nei registri IVA, se si tratta di imprese in contabilità semplificata art.65 TUIR).

Per le imprese in contabilità semplificata, i dati da fornire all’amministrazione finanziaria, affinché i beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore possano essere considerati strumentali per l’impresa sono:

  • anno di acquisizione del bene,
  • costo originario;
  • rivalutazioni;
  • svalutazioni;
  • fondo di ammortamento nella misura raggiunta alla fine del periodo d’imposta precedente;
  • coefficiente di ammortamento praticato nel periodo d’imposta,
  • quota annuale di ammortamento;
  • eliminazioni dal processo produttivo (C.M. 6 del 25/01/2002).

Nel caso in cui dovessero mancare tali indicazioni gli immobili non possono essere considerati relativi all’impresa con la conseguenza che essi non possono essere ammortizzati.

Nel caso di società di fatto tra i beni relativi all’impresa si comprendono anche i beni esclusivamente strumentali iscritti in pubblici registri a nome dei soci. Sono esempi tipici di tali beni gli immobili e gli automezzi. Affinché tali beni siano considerati relativi all’impresa è necessario che si tratti di beni iscritti in pubblici registri (anche se l’iscrizione è fatta non a nome della società bensì a nome di uno dei soci) e che si tratti di beni esclusivamente strumentali, cioè beni che sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o che sono strumentali per loro natura (art.65 TUR comma 3)

Trattandosi di beni relativi all’impresa anche essi possono essere ammortizzati.


Beni fiscalmente ammortizzabili

 
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