IL LIBRO INVENTARI
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE CIVILE
Il Codice civile impone l’obbligo di tenuta del libro inventari a tutti gli imprenditori commerciali, con la sola esclusione dei piccoli imprenditori.
Infatti, l’art. 2214 del Codice civile prevede che l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensioni dell’impresa.
L’obbligo, come si è detto, non riguarda i piccoli imprenditori ovvero gli artigiani, i coltivatori diretti del fondo, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art.2083 del Codice civile).
Riguarda, invece, tutti gli imprenditori, cioè coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art.2082 del Codice civile) qualora si tratti di imprese commerciali.
Sono imprese commerciali quelle che esercitano una delle attività indicate all’art.2195 del Codice civile, ovvero:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione di beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua, per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie rispetto alle precedenti (come, ad esempio, le attività di mediazione).
L’art. 2217 del Codice civile dispone che “l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
Dalla lettura della norma si evince che esistono due tipi di inventari:
- l’inventario iniziale;
- l’inventario annuale.
L’inventario iniziale è redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa. Si tratta di un inventario redatto una sola volta: di norma, quando l’impresa inizia la propria attività. Tuttavia potrebbe essere redatto anche nel caso in cui l’impresa passa dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria. In questa ipotesi si configurerebbe il passaggio dalla piccola impresa (art.2083 del Codice civile) all’impresa non piccola (art.2082 del Codice civile).
L’inventario annuale viene redatto al termine di ciascun esercizio e, dunque, è un inventario ordinario: compilato cioè regolarmente ad una certa scadenza.
La data alla quale si riferisce l’inventario è la data di chiusura dell’esercizio. L’esercizio coincide, il più delle volte, con l’anno solare, ma può anche essere fissato ad un’altra data. In tutti i casi nei quali l’esercizio coincide con l’anno solare la data alla quale fa riferimento l’inventario è il 31 dicembre di ciascun anno.
Nel libro inventari occorre riportare:
- la descrizione analitica delle singole attività e passività con la loro valutazione. Questi dati costituiscono l’ inventario vero e proprio;
- il bilancio, ovvero Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.
L’inventario va sottoscritto da parte dell’imprenditore individuale o da parte dell’ amministratore, nel caso di società.
In passato, il libro inventari, prima di essere posto in uso, doveva essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio registro delle imprese o da un notaio.
La L. 383/2001 ha soppresso l’obbligo di vidimazione del libro inventari: di conseguenza, rimane solamente l’obbligo di numerare progressivamente le pagine. Tale numerazione viene effettuata direttamente dal soggetto utilizzatore.
La numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno, intendendo l’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello di stampa. Il numero deve essere preceduto dall’anno (es. 2008/1, 2008/2, ecc.) e deve essere apposto prima della messa in uso o durante la fase di stampa. Qualora le annotazioni occupino ogni anno solo poche pagine, l’indicazione dell’anno può essere omessa.
Prima di utilizzare il libro inventari è necessario pagare l’imposta di bollo.
La misura di tale imposta varia a seconda che l’impresa sia soggetta, o meno, al pagamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri. La misura dell'imposta per il libro inventari è la seguente:
- imprese soggette al pagamento della tassa di concessione governativa su libri e registri: € 16,00
-
imprese non soggette al pagamento della tassa di concessione governativa su libri e registri: € 32,00
L’imposta di bollo, nella misura appena vista, deve essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione.
L’imposta di bollo deve essere versata prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina del registro. Il suo pagamento può avvenire in due modi diversi:
- applicando una marca sulla prima o sull’ultima pagina del libro inventari;
- utilizzando il modello F23. In questo secondo caso il codice tributo da usare è 458 T - "Imposta di bollo su libri e registri" . Gli estremi del pagamento devono essere indicati sulla prima pagina del libro inventari.
Nel caso in cui l'impresa effettua l'archiviazione del libro inventari in formato elettronico deve provvedere al
pagamento dell'imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in via telematica, mediante il modello
F24 ed utilizzando il codice tributo 2501 - "Imposta di bollo
su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari". L'anno di riferimento da indicare sul modello è quello di competenza delle scritture.
L'imposta da pagare (di 16 o 32 euro a seconda dei casi) è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Obbligo di tenuta delle scritture contabili
Conservazione delle scritture contabili
Termini di conservazione delle scritture contabili