CONTABILITA' DI MAGAZZINO

TERMINI DI REGISTRAZIONE

Aggiornato al 21.04.2022

Com’è noto la tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, sotto il profilo fiscale, solamente per le imprese in contabilità ordinaria che presentano taluni requisiti in termini di ricavi e valore delle rimanenze (D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, art. 14, lett. d).

Più precisamente, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino scatta solamente per le imprese che abbiano superato, per il secondo esercizio successivo, entrambi i seguenti limiti1:

  • ricavi superiori a 5.164.000 euro;
  • ammontare delle rimanenze superiore a 1.100.000 euro.

Chiaramente anche le imprese per le quali la contabilità di magazzino non è obbligatoria ai fini fiscali, possono tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

Vediamo, ora, per le imprese per le quali sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, quali sono i termini per effettuare le registrazioni.

L’art.22 del D.P.R. 600/73 prevede che le registrazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

La stampa delle scritture ausiliarie di magazzino deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Tuttavia, con il decreto crescita 2019, a partire dal 1° maggio 2019, la stampa dei registri ausiliari di magazzino tenuti con sistemi meccanografici è obbligatoria solo in caso di controlli e su richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate con la conseguenza che non vi è più nessuna scadenza da rispettare, ma i registri possono essere stampati al momento.

Dunque i movimenti, regolarmente registrati, possono essere stampati al momento della richiesta dell'Agenzia delle Entrate.


SANZIONI

In caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture ausiliarie di magazzino, si applica la sanzione da 1.000 a 8.000 euro (D.Lgs.471/97 art.9, comma 1).

La stessa sanzione si applica nel caso di rifiuto di esibizione o dichiarazione di non possesso dei registri di magazzino obbligatori (D.Lgs.471/97 art.9, comma 2).

Sempre in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili o mancanza di documenti, la sanzione può essere ridotta fino a 500 euro nel caso di scarsa rilevanza dell’irregolarità, se non ne è derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute.

La sanzione è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni di tributi diretti e dell'IVA complessivamente superiori, nell'esercizio, a 50.000 euro (D.Lgs.471/97 art.9, comma 3).



1I limiti, previsti dall'art.1 c.1 del DPR695/96, sono stati così modificati a partire dal 21/12/2021. In precedenza i limiti applicati erano di 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di rimanenze.

 
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