DATI DA INDICARE IN FATTURA

QUALI DATI DEVONO ESSERE PRESENTI IN FATTURA

Aggiornato al 29.05.2023

La fattura deve contenere i dati identificativi dell’emittente, quelli del cliente, e quelli relativi all’operazione compiuta (cessione di beni o prestazione di servizi).


I dati relativi all’emittente che debbono essere indicati sulla fattura sono:

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome nel caso di professionisti;
  • residenza o domicilio;
  • numero di partita IVA.

Queste indicazioni sono obbligatorie in base a quanto previsto dal DPR 633/72.


La fattura deve contenere anche altri dati dell’emittente richiesti da altre norme, come l’indicazione del suo codice fiscale (D.P.R. 605 del 1973 contenente disposizioni in materia di anagrafe tributaria).

Le società di capitali devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato quale risulta dall’ultimo bilancio.

Le Srl e le Spa con un unico socio devono indicare tale circostanza in fattura: anche questa è un’informazione richiesa dal Codice civile.

Nell’ambito del territorio dello Stato possono operare anche soggetti non residenti. Questi possono avere in Italia, una stabile organizzazione o meno.

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I soggetti non residenti con una stabile organizzazione in Italia sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti residenti e sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

Se la fattura è emessa da un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, essa deve contenere anche:

  • i dati del rappresentante fiscale;
  • l’ubicazione della stabile organizzazione.

Per quanto riguarda il cliente, la fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

  • ditta, denominazione o ragione sociale o nome e congnome nel caso in cui la fattura è emessa nei confronti di un privato;
  • residenza o domicilio;
  • numero di partita IVA se il cliente è un’impresa o un libero professionista oppure codice fiscale se il cliente è un privato.

    Se il cliente è un soggetto passivo in un altro stato membro dell’Ue occorre indicare il codice identificativo comunitario.


Se il cliente è una stabile organizzazione, occorre indicare:

  • i dati del rappresentante fiscale;
  • l’ubicazione della stabile organizzazione.

Per ciò che concerne i dati relativi all’operazione effettuata, in fattura occorre riportare:

  • la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi prestati;
  • i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile.

Inoltre la fattura deve contenere l’indicazione:


Per quanto concerne l'ammontare dell'imposta essa non deve essere riportata in fattura nei seguenti casi:

  • nell'ipotesi di cessioni non soggette ai sensi dell'art.7-bis, c.1, DPR633/72 relative a beni in transito o deposittati in luoghi soggetti a vigilanza. In questo caso sulla fattura va riportata l'annotazione operazione non soggetta;
  • nel caso di operazioni non imponibili ai sensi degli artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/72. In questo caso sulla fattura va indicata la dicitura operazione non imponibile;
  • nel caso di operazioni esenti ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72. In questa ipotesi la fattura deve contenere l'indicazione operazione esente;
  • per le operazioni soggette a regime del margine, a seconda del caso che ricorre, occorre indicare regime del margine - beni usati oppure regime del margine - oggetti d'arte, o infine, regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione;
  • nel caso di operazioni effettuate da agenzie di viaggio soggette al regime di cui all'art.74-ter del DPR 633/72, andrà riportata la dicitura regime del margine - agenzie di viaggio;
  • nell'ipotesi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che sono tenuti all'emissione delle fatture per le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, va riportata l'annotazione inversione contabile qualora la cessione di beni e prestazioni di servizi sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA di altro Stato membro UE (salvo i casi di operazioni esenti di cui all'art.10, numeri da 1 a 4 e 9 del DPR 633/72);
  • nell'ipotesi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che sono tenuti all'emissione delle fatture per le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72, va riportata l'annotazione operazione non soggetta qualora la cessione di beni e prestazioni di servizi sono effettuate fuori dall'UE ai sensi dell'art.21, comma 6-bis, del DPR 633/72;
  • nel caso di fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio va riportata l'annotazione inversione contabile;
  • nell'ipotesi di cessioni non imponibili di oro da investimento (art.10 n.11 DPR 633/72) occorre riportare in fattura la scritta inversione contabile (art.17, c. 5, DPR 633/72).

Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, devono essere indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile:

  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

Sulle fatture emesse successivamente al momento di effettuazione dell’operazione, occorre indicare la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o quella nella quale è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.

Inoltre nel caso in cui la fattura si riferisce a cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi essa dovrà indicare la data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri e il numero di chilometri percorsi.

Quando la fattura viene compilata dal cliente o da un terzo, per conto del cedente o del prestatore, ciò deve risultare dal documento.

Qualora la fattura sia emessa per operazioni con lo Stato o con altri enti pubblici soggette a split payment essa deve riportare l'annotazione scissione dei pagamenti (CM 15/E/2015).


Va precisato che, per legge, si considera fattura il documento che contiene tutti i requisiti previsti per tale tipo di documento, mentre non ha importanza il nome attribuito al documento che può presentarsi anche sotto il nome di nota, conto, parcella e simili. Quindi se il documento non reca la denominazione fattura, ma contiene tutti i dati previsti per essa, per legge il documento è comunque una fattura.

 
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