EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA

ASPETTI SALIENTI

di www.Blustring.it
Aggiornato al 29.09.2021

Vediamo, di seguito, quali sono i termini per l'emissione delle fatture di vendita da parte di colui che cede un bene o presta un servizio, e quelli relativi alla registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse.


EMISSIONE DELLA FATTURA DI VENDITA

Chi effettua una cessione di beni deve emettere la fattura entro 12 giorni dalla data di consegna o spedizione della merce: si parla, in questi casi, di fattura immediata.

Se la consegna o la spedizione risulta da Documento di Trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione può essere emessa una fattura differita che raggruppi tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione.

Occorre tuttavia evidenziare che è prassi consolidata emettere fattura differita, al più tardi, entro la fine del mese in cui la spedizione della merce è stata effettuata.

Chi effettua una prestazione di servizi deve emettere fattura entro 12 giorni dal ricevimento del pagamento.

Tuttavia, anche per le prestazioni di servizi, è possibile emettere fattura differita qualora vi sia una documentazione di supporto idonea ad identificare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le controparti.

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Le fatture di vendita vanno progressivamente numerate.


REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA

Le fatture di vendita vanno registrate nel registro IVA vendite. La registrazione va fatta, nell'ordine della numerazione delle fatture ed entro:

  • il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce o del pagamento del servizio, nel caso delle fatture immediate;
  • il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, nel caso delle fatture differite.

La registrazione, in entrambi i casi, va fatta con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione: in altre parole la fattura entra nel conteggio della liquidazione IVA del mese di effettuazione dell'operazione a prescindere dalla data di registrazione.


Ai contribuenti che effettuano la liquidazione IVA trimestralmente è riconosciuta la possibilità di effettuare la registrazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni: la fattura entra nel conteggio della liquidazione IVA del trimestre di effettuazione dell'operazione (art.7, comma 3-bis, DPR 542/99).


I contribuenti in contabilità ordinaria dovranno provvedere alla registrazione anche sul libro giornale e sul libro mastro. Chi utilizza un software professionale per la contabilità, ovviamente, movimenterà tutti i registri obbligatori con un’unica immissione di dati (vedi registrazione fatture di acquisto).

E’ prassi registrare le fatture di vendita alla stessa data in cui vengono emesse.

 
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