PERIODICITA' DELLA LIQUIDAZIONE IVA
QUANDO LA LIQUIDAZIONE IVA VA EFFETTUATA MENSILMENTE E QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA TRIMESTRALMENTE
Tutti i contribuenti sono tenuti ad effettuare la liquidazione dell’IVA mensilmente.
Tuttavia, quei contribuenti che non hanno superato i seguenti volumi d’affari:
- 500.000 € nel caso di imprese con attività di prestazione di servizi e nel caso di artisti e professionisti;
- 800.000 € nel caso di imprese che svolgono altre attività diverse dalle prestazioni di servizi;
possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA.1
La liquidazione trimestrale dell’IVA rappresenta una facoltà concessa a chi presenta i requisiti prescritti dalla legge e non un obbligo.
Il volume d’affari usato per calcolare i limiti appena visti è quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente.
L’opzione per la liquidazione dell’IVA trimestrale si desume dal comportamento concludente del contribuente e deve essere comunicata nella prima dichiarazione IVA o unificata, a seconda dei casi, presentata successivamente alla scelta operata.
Esempio:
Si vuole optare per la liquidazione trimestrale a partire dall’anno x, l’opzione va comunicata nella dichiarazione relativa
a tale anno presentata nell'anno x+1.
L'opzione dura fino a revoca e comunque con il limite minimo annuale.
I soggetti esonerati o che non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, devono comunicare le opzioni e le revoce esercitate mediante la compilazione del quadro VO, presente nella dichiarazione annuale IVA, che andrà allegato alla dichiarazione dei redditi.
Chi liquida l’IVA trimestralmente deve versare, oltre all’IVA a debito, anche l’interesse
dell’1%: tale interesse non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Esempio:
IVA a debito del trimestre 1.000.
Interesse 10 (ovvero 1.000 x 1%).
I contribuenti trimestrali versano:
- l’IVA relativa al I trimestre entro il 16/05;
- l’IVA relativa al II trimestre entro il 20/08;
- l’IVA relativa al III trimestre entro il 16/11;
- l’IVA relativa al IV trimestre entro il 16/03 con il versamento annuale. L’IVA relativa al IV trimestre può essere versata anche entro il 20/06 insieme al versamento delle imposte sui redditi con una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese oppure entro il 20/07 con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
1 Quelli visti sopra sono i limiti da applicare a partire dal 1° gennaio 2023.
In precedenza i limiti erano:
- 400.000 € nel caso di imprese con attività di prestazione di servizi e nel caso di artisti e professionisti;
- 700.000 € nel caso di imprese che svolgono cessione di beni.
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