PERIODICITA' DELLA LIQUIDAZIONE IVA

QUANDO LA LIQUIDAZIONE IVA VA EFFETTUATA MENSILMENTE E QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA TRIMESTRALMENTE

Aggiornato al 26.01.2023

Tutti i contribuenti sono tenuti ad effettuare la liquidazione dell’IVA mensilmente.

Tuttavia, quei contribuenti che non hanno superato i seguenti volumi d’affari:

  • 500.000 € nel caso di imprese con attività di prestazione di servizi e nel caso di artisti e professionisti;
  • 800.000 € nel caso di imprese che svolgono altre attività diverse dalle prestazioni di servizi;

possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA.1


La liquidazione trimestrale dell’IVA rappresenta una facoltà concessa a chi presenta i requisiti prescritti dalla legge e non un obbligo.


Il volume d’affari usato per calcolare i limiti appena visti è quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente.


L’opzione per la liquidazione dell’IVA trimestrale si desume dal comportamento concludente del contribuente e deve essere comunicata nella prima dichiarazione IVA o unificata, a seconda dei casi, presentata successivamente alla scelta operata.

Esempio:
Si vuole optare per la liquidazione trimestrale a partire dall’anno x, l’opzione va comunicata nella dichiarazione relativa a tale anno presentata nell'anno x+1.


L'opzione dura fino a revoca e comunque con il limite minimo annuale.

I soggetti esonerati o che non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, devono comunicare le opzioni e le revoce esercitate mediante la compilazione del quadro VO, presente nella dichiarazione annuale IVA, che andrà allegato alla dichiarazione dei redditi.




Chi liquida l’IVA trimestralmente deve versare, oltre all’IVA a debito, anche l’interesse dell’1%: tale interesse non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Esempio:
IVA a debito del trimestre 1.000.
Interesse 10 (ovvero 1.000
x 1%).


I contribuenti trimestrali versano:

  • l’IVA relativa al I trimestre entro il 16/05;
  • l’IVA relativa al II trimestre entro il 20/08;
  • l’IVA relativa al III trimestre entro il 16/11;
  • l’IVA relativa al IV trimestre entro il 16/03 con il versamento annuale. L’IVA relativa al IV trimestre può essere versata anche entro il 20/06 insieme al versamento delle imposte sui redditi con una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese oppure entro il 20/07 con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.


1 Quelli visti sopra sono i limiti da applicare a partire dal 1° gennaio 2023.

In precedenza i limiti erano:

  • 400.000 € nel caso di imprese con attività di prestazione di servizi e nel caso di artisti e professionisti;
  • 700.000 € nel caso di imprese che svolgono cessione di beni.

 
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