CONTABILITA' SEMPLIFICATA
I LIMITI PER L'APPLICAZIONE DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Vediamo, di seguito, quali sono i limiti che l’impresa non deve superare per poter tenere la contabilità semplificata.
LIMITI PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA A PARTIRE DAL 2023
Le società di capitali hanno sempre l’obbligo di tenere la contabilità ordinaria a prescindere dal proprio volume d’affari.
Invece, per le società di persone
e le imprese individuali, i limiti di ricavi per poter accedere alla contabilità semplificata, a partire dal 1/1/2023 sono:
- ricavi non superiori a 500.000 euro nel caso di imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- ricavi non superiori a 800.000 euro nel caso di imprese aventi per oggetto attività diverse da quelle di prestazione di servizi.
Le società di persone e le imprese individuali che non superano tali limiti rientrano naturalmente nel regime di contabilità semplificata.
Quando parliamo di ricavi occorre fare riferimento ai ricavi percepiti dato che al regime di contabilità semplificata si applica il criterio di cassa. Fino al 2016, invece, per individuare se l’impresa poteva rientrare nel regime di contabilità semplificata si doveva far riferimento ai ricavi conseguiti, poiché era previsto per tale regime l’applicazione del criterio di competenza.
ESERCIZIO CONTEMPORANEA DI ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DIVERSE
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (R.M.293/E/2007).
NUOVE IMPRESE
Le nuove imprese, non avendo un volume di ricavi relativi all'anno precedente al quale far riferimento, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata se ritengono di conseguire dei ricavi non superiori ai limiti sopra visti.
In caso di imprese che iniziano l’attività nel corso dell’anno, il volume d’affari previsto deve essere ragguagliato ad anno.
OPZIONI E REVOCHE
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno fino a quando i limiti sopra visti non vengono superati.
Le imprese che rientrano naturalmente nel regime semplificato possono optare per il regime di contabilità ordinaria.
L’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione IVA, compilando il quadro VO. E’ tuttavia sufficiente anche il semplice comportamento concludente del contribuente.
L'opzione ha effetto a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale essa è esercitata e fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due periodi successivi.
Esempio: l'impresa Rossi Snc, che svolge attività di prestazione di servizi, ha conseguito nell'esercizio x-1 ricavi per 350.000 euro. Pur potendo applicare il regime forfettario l'impresa opta per la tenuta della contabilità ordinaria. L'opzione viene effettuata nell'anno x e ha effetto per l'anno x e per gli anni x+1 e x+2.
Nella tabella che segue riportiamo i limiti per l'accesso alla contabilità semplificata in vigore a partire dal 28/06/2001 fino ad oggi.
Limiti di accesso alla contabilità semplificata | |
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Imprese individuali e società di persone | |
Periodo | Limite |
Dall'01/01/2023 | Ricavi percepiti non superiori a:
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Dall'01/01/2017 al 31/12/2022 | Ricavi percepiti non superiori a:
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Dal 28/09/2001 fino al 31/12/2016 | Ricavi conseguiti non superiori a:
|
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