TASSAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
ASPETTI FISCALI
Le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio e sono, pertanto, fiscalmente tassabili. Esse sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, all’art.88 del TUIR.
Secondo tale norma “ si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.”
Quindi, in base alla norma in esame, possiamo considerare sopravvenienze attive:
- i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti . Di conseguenza se il ricavo o il provento viene conseguito a fronte di spese, perdite o oneri che non sono stati dedotti in precedenti esercizi in quanto non deducibili, la relativa sopravvenienza non viene tassata;
- i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
- i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. In pratica si tratta di quelle che più propriamente sono definite insussistenze attive. Anche per queste vale la regola che, se il ricavo viene conseguito a fronte di costi non deducibili, esso non viene tassato.
Sempre l’art.88 del TUIR precisa che sono considerate sopravvenienze attive anche:
- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali. Va precisato, tuttavia, che il risarcimento che eccede l’importo iscritto in precedenti bilanci, pur costituendo una sopravvenienza attiva, può essere rateizzato esattamente come una plusvalenza;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o liberalità
esclusi
- i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- i
contributi
spettanti esclusivamente
in conto esercizio
a norma di legge.
Tali contributi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Per essi non si applica, dunque, il criterio di competenza, ma quello di cassa.
Non sono considerate sopravvenienze attive:
- i versamenti dei soci in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale. La regola vale anche nel caso in cui essi sono effettuati in misura non proporzionale alle quote di partecipazione della società;
- la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.
Regole particolari si applicano in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di procedure estere equivalenti.
Per quanto riguarda la rinuncia dei soci ai crediti essa si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
Infine, in caso di cessione del contratto di leasing, il valore normale del bene costituisce una sopravvenienza attiva.
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