BENI COMPOSTI

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Aggiornato al 03.05.2008

L’Oic16 prevede che, nel caso di beni che comprendono accessori, componenti o pertinenze aventi una vita utile di durata inferiore rispetto al cespite principale, l’ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente rispetto all’ammortamento del cespite principale.

Ad esempio: un nastro trasportatore ha una vita utile inferiore rispetto al relativo macchinario. La quota di ammortamento relativa a tale nastro andrà calcolata in modo separato rispetto all’ammortamento del macchinario. Questo modo di procedere presenta vantaggi anche nel momento in cui si rende necessaria la sostituzione del componente.

Un’eccezione alla regola si ha nel caso in cui il calcolo separato dell’ammortamento non sia praticamente fattibile.

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In modo analogo lo IAS 16 prevede, nel caso di beni composti da diversi elementi, di valore significativo e vita utile tra loro differente, che essi vengano obbligatoriamente considerati in modo separato per ciò che concerne l’ammortamento. Di ciò si dovrà tenere conto in sede di iscrizione iniziale del valore del bene composto dovendo ripartire il costo complessivo tra i vari componenti.

Ai fini fiscali si segnala la R.M.1285 del 09/02/1985 che, esaminando il caso di un magazzino robotizzato avente come scopo quello di accentrare la produzione in un unico punto da dove viene successivamente spedita alla varia clientela, ha affermato che esso rappresenta un tutto unitario le cui componenti (nastri trasportatori, traslatori robotizzati, torri di accumulo, smistatrice e calcolatore), non possiedono una propria autonomia tecnico-funzionale, configurandosi invece come parti di un unico complesso che, in quanto tale, deve essere ammortizzato con applicazione di un unico coefficiente di ammortamento.

Inoltre occorre osservare che, nei casi in cui alcune parti componenti il cespite principale hanno valore non superiore a 516,46 euro, per verificare la possibilità della deduzione integrale del costo, occorre tenere presente che, se le parti componenti sono prive del requisito dell’autonoma utilizzazione, la verifica del limite va fatta rispetto al bene composto nella sua unità e non con riferimento alle parti che lo compongono.

 
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