CONTRATTO ESTIMATORIO ED IVA

COSA PREVEDE IL DPR 633/72 IN MERITO AL MOMENTO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE NEL CASO DI CONTRATTI ESTIMATORI

Aggiornato al 23.02.2012

L’art.6 del DPR 633/72 stabilisce, come regola generale, che il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA coincide:

  • con il momento della stipula dell’atto nel caso di beni immobili;
  • con il momento della consegna o spedizione nel caso di beni mobili;
  • con l’atto del pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.

Questa regola generale presenta, tuttavia, delle eccezioni.

Una di queste eccezioni è rappresentata dal caso dei contratti estimatori.

Infatti, il comma 2 dell’art.6 del DPR 633/72 al punto d, prevede che, in deroga alle regole generali, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori l’operazione si considera effettuata all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Cerchiamo di comprendere meglio la norma attraverso alcuni esempi.


Esempio:
la ditta Alfa Spa stipula un contratto estimatorio con la ditta Gamma Srl per la consegna di 50 pezzi del prodotto x.
Il prezzo concordato tra le parti è di 12 euro al pezzo da pagarsi al momento in cui la Gamma Srl vende i beni. In caso di mancata vendita i beni devono essere riconsegnati entro 8 mesi a partire dalla data della spedizione che è il 15/10.

Supponiamo che 30 pezzi del bene x vengano venduti dalla ditta Gamma Srl al cliente Bianchi in data 30/10 con relativa consegna della merce.

In data 30/10 si considera effettuata:

  • la vendita di 30 pezzi del bene x dalla ditta Gamma Srl alla ditta Bianchi;
  • la vendita di 30 pezzi del bene x dalla ditta Alfa Spa alla ditta Gamma Srl.

Se, trascorsi 8 mesi dalla consegna non vengono venduti i restanti 20 pezzi del bene x essi dovranno essere restituiti dall’impresa Gamma Srl all’impresa Alfa Spa: per questi beni non si è configurata nessuna cessione e dunque nessuna operazione imponibile ai fini IVA.

Immaginiamo ora un’altra ipotesi.


Il contratto estimatorio stipulato tra la ditta Alfa Spa e la ditta Gamma Srl per la consegna di 50 pezzi del prodotto x prevede la restituzione dei beni invenduti entro 15 mesi dalla data della consegna.

Supponiamo che decorso un anno dalla data della consegna 20 pezzi del bene x non siano stati ancora venduti.

I 20 pezzi non restituiti, perché non è ancora scaduto il termine previsto dal contratto, si considerano comunque venduti e l’operazione diventa imponibile ai fini IVA.

 
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