IL CONTRATTO ESTIMATORIO

LA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE CIVILE IN MERITO AL CONTRATTO ESTIMATORIO

Aggiornato al 23.02.2012

La nozione contratto estimatorio è contenuta nell’art. 1556 del Codice civile.

Tale articolo prevede che “con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.


Il contratto estimatorio viene stipulato tra due parti:

  • il tradente che consegna una o più cose mobili;
  • il ricevente che riceve le cose.

Oggetto del contratto sono esclusivamente cose mobili.

Questo tipo di contratto è abbastanza diffuso nella pratica commerciale, soprattutto in alcuni settori come quello dei libri e dei giornali, quello ambulante, quello degli oggetti preziosi.

L’accordo tra le parti prevede che il tradente consegni i beni al ricevente. Le parti fissano il prezzo di tali beni e stabiliscono un termine.

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Decorso tale termine:

  • se il ricevente ha venduto i beni, paga il prezzo stabilito al tradente guadagnando la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo stimato;
  • se il ricevente non ha venduto i beni, li restituisce in natura al tradente.

In questo modo il ricevente non si accolla il rischio derivante dalla mancata vendita dei beni.

Il contratto estimatorio è un contratto reale che si perfeziona con la consegna dei beni dal tradente al ricevente.

Al momento della consegna il ricevente ottiene la disponibilità delle cose e ne assume i rischi, ma la proprietà rimane del tradente fino a quando non è stato pagato il prezzo della cosa o il ricevente non ne abbia disposto.

Poiché, si è detto che i rischi sono a carico del ricevente egli non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo nell’ipotesi in cui la cosa perisca per causa estranea e a lui non imputabile (art.1557 Codice civile).

Per il contratto estimatorio non è richiesta la forma scritta, tuttavia per evitare eventuali controversie e per dimostrare facilmente quello che è il contenuto dell’accordo è bene stipulare il contratto in forma scritta.

 
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