PERDITA D'ESERCIZIO OLTRE 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE

COSA PREVEDONO LE NORME DEL CODICE CIVILE

Aggiornato al 18.09.2014

La perdita d’esercizio è espressamente disciplinata dal Codice civile solamente nell’ipotesi in cui, per effetto di essa, il capitale sociale si riduce di oltre 1/3.

Gli art.2446 e 2482-bis del Codice civile disciplinano tale ipotesi rispettivamente, nel caso di società per azioni e di società a responsabilità limitata.

Vediamo, in pratica, cosa prevede il Codice civile.

Se si verifica una perdita all’interno di una società di capitali, la prima cosa da verificare è se essa riduce il capitale di oltre 1/3 o meno.


Esempio:
capitale sociale – 300.000 euro
perdita d’esercizio – 120.000 euro

Come si può notare la perdita supera 1/3 del capitale sociale (che sarebbe pari a 100.000 euro).

In questo caso è necessario convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.


L’obbligo di convocazione incombe su:

  • gli amministratori della società in caso di spa con sistema tradizionale di gestione o con sistema monistico e in caso di srl;
  • il consiglio di gestione in caso di spa con sistema dualistico.

Nel caso in cui l’organo competente non adempia tale obbligo sarà il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza che vi devono provvedere.

L’assemblea deve essere convocata senza indugio per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo della gestione o del revisore a seconda dei casi.

Secondo la migliore dottrina, in assenza di una precisa disposizione di legge, la situazione patrimoniale si deve riferire ad una data non superiore a 120 giorni rispetto a quella dell’assemblea.

La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.


I provvedimenti che l’assemblea potrà adottare sono vari. Ad esempio essa potrebbe decidere di coprire la perdita con la riduzione del capitale sociale oppure di eliminare la perdita ricorrendo a versamenti a fondo perduto da parte dei soci o alla rinuncia di eventuali crediti da essi vantati nei confronti della società, o ancora il rinvio al futuro della perdita, per arrivare anche all’ipotesi di scioglimento della società.

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Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo , l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Se, per effetto della perdita di oltre 1/3, il capitale sociale si riduce al di sotto del limite legale, gli amministratori o il consiglio di gestione, e in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea.


Essa deve deliberare la riduzione del capitale e, contemporaneamente, può deliberare:

  • o l’aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo;
  • o la trasformazione della società in un tipo per il quale sussiste il capitale minimo.

Queste disposizioni sono contenute negli art.2447 (per le società per azioni) e 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) del Codice civile.

Ricordiamo che il capitale minimo di Spa e Sapa è di 50.000 euro, mentre quello delle Srl è di 10.000 euro. (Prima del 25/06/2014 il capitale sociale minimo delle Spa era di 120.000 euro. Tale limite è stato modificato dal DL 91/2014 convertito nella L.n.116/2014).


Esempio:
una Spa con capitale sociale di 60.000 subisce una perdita 25.000 euro.
La perdita supera 1/3 del capitale sociale (ovvero supera 20.000 euro: 60.000/3). Per effetto della perdita il capitale sociale si riduce a 35.000 euro, quindi al di sotto del limite minimo previsto per le Spa.

I soci possono ridurre il capitale sociale e deliberare il contestuale aumento a 50.000 euro oppure possono decidere di trasformare la società in una Srl (per la quale sussiste il capitale minimo di 10.000 euro) o in una società di persone (per la quale non è previsto nessun capitale minimo).

 
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