IL CONTRATTO DI MUTUO
COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE IN MERITO AL CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto di mutuo è disciplinato nel Codice civile all’ art.1813 e seguenti.
L’art.1813 definisce come: “il contratto col quale una parte consegna all’altra parte una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Le
parti del contratto
sono due:
- il mutuante, cioè la parte che consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili. Spesso si tratta di una banca;
- il mutuatario, cioè colui che si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Normalmente, l’oggetto del contratto è il denaro, ma può essere anche un’ altra cosa fungibile. Con quest’ultima espressione intendiamo quei beni che sono identici per qualità ad altri beni dello stesso genere. Per questa ragione possono essere sostituiti nella soddisfazione del bisogno cui sono collegati.
Ad esempio il denaro è un bene fungibile: un biglietto da 20 euro è uguale ad un altro avente lo stesso valore. Altri beni fungibili sono, ad esempio, il vino, l’olio, il grano.
Al contrario i beni infungibili sono beni che non sono sostituibili indifferentemente con altri beni dello stesso genere in quanto presentano particolarità qualitative.
Ad esempio, possedere un quadro di Picasso o di un altro pittore non è la stessa cosa: dunque ci troviamo di fronte ad un bene infungibile.
Oggi, il contratto di mutuo ha quasi sempre per oggetto il denaro, ma in origine esso aveva la funzione di assicurare beni di consumo a quelle persone che ne erano momentaneamente sprovviste, soddisfacendo così esigenze soprattutto alimentari (si parlava, per questo, di mutuo povero).
Le cose date a mutuo diventano di proprietà del mutuatario che deve, normalmente corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti.
Il mutuo, quindi, può essere:
- oneroso - è la situazione tipica. Qualora la misura dell’interesse non è stabilita si applicano gli interessi legati. E’ considerata nulla la clausola che fissa interessi usurari e, in questo caso, gli interessi sono dovuti nella misura legale;
- gratuito – il mutuo può essere tale solo se vi è una espressa volontà della parti.
Nel caso di mutuo oneroso, se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Il mutuatario è tenuto, oltre al pagamento degli interessi (ovviamente parliamo del caso del mutuo oneroso che, d’altra parte, rappresenta l’ipotesi più frequente), anche alla restituzione al mutuante della somma ricevuta in prestito o delle altre cose fungibili.
Il termine per la restituzione è quello convenuto tra le parti. Tuttavia se esse non hanno fissato tale termine, esso verrà fissato dal giudice con riguardo alle circostanze. Come pure viene fissato dal giudice il termine qualora si è convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà.
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
Può essere stabilita la restituzione rateale delle cose mutuate. In questa ipotesi, se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intero.
Nel caso in cui oggetto del contratto siano beni diversi dal denaro, qualora la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Il mutuante è responsabile del danno causato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito. La responsabilità non sussiste solamente nel caso in cui egli prova di averli ignorati senza colpa.
Nel caso di mutuo gratuito, il mutuante è responsabile solamente nel caso in cui conoscendo i vizi non ne abbia avvertito il mutuatario.
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