I MUTUI PASSIVI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

COSA PREVEDE L'OIC 19

Aggiornato al 01.09.2017

L’art.2424 del Codice civile, che stabilisce la struttura dello Stato patrimoniale, per ciò che concerne i debiti prevede che essi debbano essere esposti alla categoria D del passivo dello Stato patrimoniale, nel modo che segue:


PASSIVITA’
D – Debiti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo)
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
.

Questa classificazione dei debiti tiene conto soprattutto della natura del creditore (soci, finanziatori, fornitori, imprese del gruppo, ecc..).


Il contratto di mutuo passivo è, di norma, stipulato tra l’impresa e una banca: l’importo del mutuo, quindi, dovrà essere indicato alla voce “debiti verso banche”.

In Nota integrativa si potrà operare una ulteriore classificazione, distinguendo i debiti verso le banche in debiti per conto corrente, per finanziamenti a breve, a medio-lungo termine e per singolo mutuo.


Tutti i debiti sorti per operazioni di finanziamento devono essere rilevati in bilancio quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte. In particolare i mutui andranno rilevati se si è verificata l’ erogazione dei fondi.

Nel bilancio dovranno essere distinti i debiti a breve scadenza (entro l’esercizio successivo) e i debiti a medio e lungo termine (oltre l’esercizio successivo): ciò per rispettare una delle finalità del bilancio d’esercizio, ovvero quella di dare informazioni sulla situazione finanziaria dell’impresa.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


In Nota integrativa occorre indicare, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti (e dunque anche dei mutui) la cui durata residua è superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali (quali l’ipoteca che normalmente viene richiesta dalla banca per la concessione del mutuo) su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione secondo le aree geografiche.

L’esistenza di debiti con garanzie reali deve essere conosciuta in quanto riducono la garanzia patrimoniale dei creditori dell’impresa che non sono assistiti da tali garanzie.


Per quanto riguarda la valutazione dei mutui passivi essi vanno esposti in bilancio al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.

La valutazione può essere effettuata al valore nominale:


Gli oneri accessori per l’ottenimento del mutuo:

  • in caso di valutazione al costo ammortizzato, sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Essi sono ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale in modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile;
  • in caso di valutazione al valore nominale, essi sono rilevati tra i risconti attivi in modo da essere addebitati al Conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali e seguono la medesima classificazione nel Conto economico.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net