IL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI

LE SUE CARATTERISTICHE

Aggiornato al 27.04.2010

Il registro dei beni ammortizzabili è un registro previsto dall’art.16 del DPR 600 del 1973, nel quale devono essere annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali dell’impresa o del professionista.

Si tratta di un registro per il quale non vi è obbligo di vidimazione.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Hanno l’obbligo di compilare tale registro:

  • le società di capitali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all’IRES;
  • i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società di persone;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
  • gli esercenti arti e professioni.

A partire dal periodo d’imposta in corso al 21 febbraio 1997 la tenuta di tale registro non è più obbligatoria. Tale semplificazione, tuttavia, opera solamente alle seguenti condizioni:

  • nel caso di imprese

    • i soggetti in contabilità ordinaria possono, in alternativa alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, effettuare le registrazioni ad esso relative, nel libro giornale entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi o nel libro inventari;
    • i soggetti in contabilità semplificata possono, in alternativa alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, effettuare le registrazioni ad esso relative, nel registro IVA acquisti;

  • nel caso di esercenti arti e professioni
    • che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria è possibile, in alternativa alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, effettuare le registrazioni ad esso relative, nel registro cronologico entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria devono poter essere forniti in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero dovuti essere annotati sul registro;
    • che non hanno optato per la contabilità ordinaria è possibile non tenere il registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, sono in grado di fornire ordinati in forma sistematica gli stessi dati prescritti per tale registro.

 
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