REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI

LA TENUTA DEL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI NEL CASO DI IMPRESE CHE ADOTTANO REGIMI AGEVOLATI

Aggiornato al 27.04.2010

I contribuenti che adottano regimi fiscali agevolati devono attenersi a norme particolari per quanto riguarda la tenuta del registro dei beni ammortizzabili.


REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (L.388/2000)

I contribuenti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché sono esonerate dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti periodici ai fini IVA.

Rimangono, invece, gli obblighi di conservazione dei documenti ricevuti e di quelli emessi, nonché, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

Di conseguenza i contribuenti in esame hanno comunque l’obbligo di conservare le fatture di acquisto relative ai beni ammortizzabili.

Secondo la C.M.18/06/2001 n.59 al fine della determinazione delle quote di ammortamento, che va fatta secondo le disposizioni contenute nel TUIR, il contribuente deve evidenziare i criteri seguiti predisponendo un prospetto riepilogativ o, nel quale vanno rilevati i seguenti elementi:

  • fattura di acquisto e natura del bene ammortizzabile;
  • costo di acquisizione del bene;
  • coefficiente di ammortamento applicabile;
  • quota di ammortamento spesata nell’anno;
  • quote di ammortamento complessivamente spesate;
  • residuo del costo da ammortizzare nei successivi periodi d’imposta.

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REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (LEGGE FINANZIARIA 2008)

I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili con la conseguenza che essi non hanno l’obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili.

Per questi soggetti, tra l’altro, i costi sostenuti per l’acquisto dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività sono considerati come costi di esercizio e vengono dedotti secondo il criterio di cassa.

Per l’acquisto di beni strumentali, rimane, come per i restanti acquisti, l’ obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.

 
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