SOGGETTI AMMESSI AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
LE REGOLE PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2008
Aggiornato al 11.02.2015
Il regime dei contribuenti minimi è stato sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Rientrano nel regime dei contribuenti minimi i soggetti che presentano i requisiti di seguito elencati:
- Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni.
-
Ricavi
o
compensi
conseguiti nell’anno solare precedente
non superiori a 30.000 euro.
Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Nel caso in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. parametri.
Nel caso in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. - Nell’anno solare precedente non devono essere state effettuate cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
-
Nell’anno solare precedente
non
devono essere state sostenute
spese per lavoro dipendente
o per
collaboratori
anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso.
La regola riguarda anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare. - Nell’anno solare precedente non devono essere state erogate somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
-
Non
devono essere stati
acquistati, anche mediante contratti di
appalto
e di
locazione, nei
tre anni precedenti
a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.
Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA. I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA ( (in genere, al momento della consegna o spedizione per l’acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell’atto per beni immobili). I beni strumentali utilizzati solo in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo vanno considerati per un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi. - L’imprenditore o l’artista o professionista non deve, al contempo partecipare a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.
SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare il regime dei contribuenti minimi se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, nel caso in cui l’attività viene iniziata nel corso dell’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.
CASI NEL QUALI NON È APPLICABILE IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Il regime dei contribuenti minimi non è applicabile:
- ai soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato;
- ai soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili (di cui all’articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427);
- ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA, in particolare i soggetti che applicano i seguenti regimi:
- Agricoltura, attività connesse e pesca;
- Vendita sali e tabacchi;
- Commercio di fiammiferi;
- Editoria;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- Vendita sali e tabacchi;
- Commercio di fiammiferi;
- Editoria;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica;
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n.640/72;
- Agenzie di viaggi e turismo;
- Agriturismo;
- Vendite a domicilio;
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
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