OBBLIGHI CONTABILI DEL REGIME FORFETTARI

QUALI SONO GLI OBBLIGHI CONTABILI DEI SOGGETTI AMMESSI AL REGIME FORFETTARIO

Aggiornato al 26.11.2024

I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano di una serie di semplificazioni a livello contabile.

Le riepiloghiamo di seguito


AI FINI IVA

Il contribuente deve:
  • Emettere le fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Le operazioni attive non sono assoggettate ad IVA. In fattura va indicato il riferimento normativo al regime forfettario. Se l’operazione supera l’importo di 77,47 euro occorre applicare il bollo sulla fattura. La misura attuale del bollo è di 2 euro.

    Fino al 1° luglio 2022, i contribuenti in regime forfettario non avevano l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ad eccezione dei casi di fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

    A partire dal 1° luglio 2022 i soggetti in regime forfettario che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro sono tenuti all'emissione della fattura elettronica.

    Dal 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i soggetti in regime forfettario a prescindere dal fatturato.

    A partire dal 1° gennaio 2025 i contribuenti forfettari potranno emettere fattura elettronica semplificata qualunque sia il suo importo, mentre fino al 31.12.2024 tale agevolazione è ammessa solamente se la fattura è di importo complessivo inferiore a 400 euro.

  • Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali. L’IVA pagata sugli acquisti non è detraibile. Non vi è l’obbligo di conservazione digitale di tali documenti anche se il contribuente ha volontariamente comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico o ha provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario (Circolare 9/2019).
  • Certificare i corrispettivi.
  • Presentare gli elenchi INTRASTAT nel caso di prestazioni di servizi intra-Cee.
  • Integrare le fatture di acquisto in reverse charge con indicazione dell’aliquota e dell’imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrarre la relativa imposta.

Il contribuente non deve:

  • Registrare le fatture emesse.
  • Registrare le fatture di acquisto.
  • Tenere e conservare i registri IVA.
  • Versare l’IVA.
  • Presentare la dichiarazione IVA.

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AI FINI DEI REDDITI

Il contribuente deve:
  • Conservare i documenti emessi e ricevuti.
  • Presentare la dichiarazione dei redditi.
  • Presentare la certificazione unica delle ritenute previdenziali e assistenziali nel caso in cui sia un datore di lavoro.
  • Operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Il contribuente non deve:

  • Applicare in fattura la ritenuta alla fonte nei casi in cui essa è prevista (professionisti). Deve, a tal fine, rilasciare un’apposita dichiarazione.
  • Operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle su redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi occorre indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare di tali redditi.

    Il contribuente, però, può operare le ritenute alla fonte diverse da quelle sui redditi di lavoro dipendente, senza che ciò costituisca causa di fuoriuscita dal regime forfettario.

  • Tenere le scritture contabili.
  • Applicare l’IRAP.
  • Applicare gli ISA (Indicatori Sintetici d Affidabilità).
  • Compilare l’esterometro.
  • Compilare la comunicazione black list.

 
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