REGIME FORFETTARIO

CAUSE DI ESCLUSIONE ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO

Aggiornato al 15.01.2024

Varie sono le cause di esclusione dal regime forfettario: per un loro esame completo si rimanda a quanto detto nell’approfondimento Regime forfettario.

Qui ci soffermeremo ad esaminare il caso in cui il contribuente eserciti un’attività nei confronti del datore di lavoro attuale o passato.


Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la cui attività è esercitata:

  • prevalentemente nei confronti:
    • di datori di lavoro con i quali:
      • sono in corso rapporti di lavoro
      • o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
    • di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Sul concetto di prevalenza l’Agenzia delle Entrate si è espressa chiarendo che, al fine di verificare la sussistenza della suddetta condizione inibente occorre considerare se l’attività sia espletata in misura prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o alle dipendenze dei quali il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa negli ultimi periodi d’imposta. I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

In altre parole, se i ricavi o compensi sono, per più del 50% dovuti all’attività espletata nei confronti dei datori di lavoro, esiste la prevalenza.

La verifica del requisito di prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta.


Esempi:

  • Mario Rossi ha lavorato come dipendente nell’anno x presso la Alfa Srl. Nello stesso anno x il rapporto di lavoro si conclude. Nell’anno x+1 avvia un’attività d’impresa. Al termine dell’anno x+1 ha conseguito redditi per 55.000 euro, di cui il 40% fatturati alla Alfa Srl. Nell’anno x+2, non sussistendo il requisito della prevalenza, potrà continuare ad applicare il regime forfettario.
  • Mario Rossi ha lavorato come dipendente nell’anno x presso la Alfa Srl. Nello stesso anno x il rapporto di lavoro si conclude. Nell’anno x+1 avvia un’attività d’impresa. Al termine dell’anno x+1 ha conseguito redditi per 55.000 euro, di cui il 60% fatturati alla Alfa Srl. Nell’anno x+2, sussistendo il requisito della prevalenza, non potrà continuare ad applicare il regime forfettario.

La causa di esclusione non si applica nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfettario.


Esempio:
Mario Rossi ha lavorato come dipendente della Alfa Srl. Il rapporto di lavoro è cessato nell’anno x-3. Il signor Rossi, successivamente, ha intrapreso un’attività d’impresa. Se nell’anno x egli svolge la propria attività prevalentemente, o anche esclusivamente, nei confronti della Alfa Srl può comunque applicare il regime forfettario.


Possono applicare il regime forfettario coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

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Esempio:
Mario Rossi è un professionista abilitato che ha svolto il proprio tirocinio presso lo studio Bianchi, senza esserne dipendente. Successivamente egli intraprende una propria attività con partita IVA e potrà applicare il regime forfettario anche se la sua attività è svolta prevalentemente nei confronti dello studio Bianchi.

Invece nel caso in cui Mario Rossi sia un professionista abilitato che è stato dipendente dello studio Bianchi e, successivamente, intraprende una propria attività con partita IVA, non potrà applicare il regime forfettario se la sua attività è svolta prevalentemente nei confronti dello studio Bianchi.


La differenza è dovuta allo scopo stesso della norma che vuole evitare l’avvio di iniziative professionali e d’impresa aventi il solo scopo di beneficiare di una tassazione ridotta, modificando l’attività da lavoro dipendente, o da altra forma di lavoro ad essa assimilata, in attività di lavoro autonomo. Di conseguenza, nel caso in cui tale finalità manchi, non vi sono ostacoli che impediscano l’accesso al regime forfettario.

Per quanto concerne la nozione di datore di lavoro, la relazione illustrativa ricomprende in essa anche alcune forme assimilate al lavoro dipendente, di conseguenza l’applicazione della causa di esclusione in esame, si estende anche a forme di collaborazione che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma che giuridicamente non sono tali.


La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/2019 effettua delle precisazioni in merito:

  • i pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente non incorrono nella causa ostativa in esame quando il pensionamento è obbligatorio ai termini di legge e, di conseguenza, possono applicare il regime forfettario;
  • non incorrono nella causa ostativa i percettori dei redditi indicati all’art.50, comma1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i), l) e di alcuni di quelli indicati all’art.50, comma 1, lettera c-bis). Si tratta, in linea di massima dei seguenti redditi:

    • borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
    • remunerazioni dei sacerdoti;
    • indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano state effettuate nell’esercizio di imprese commerciali;
    • compensi corrisposti a membri delle commissioni tributarie, ad esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
    • indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; indennità percepite dai membri della Corte Costituzionale, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive; l’assegno del Presidente della Repubblica;
    • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
    • assegni periodici;
    • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
    • le somme percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali da parte, da parte dei revisori e dei sindaci di società (art.50, comma 1, lettera c-bis)
  • incorrono nella causa ostativa i percettori dei redditi indicati all’art.50, comma 1, lettere a), b), e) e di alcuni di quelli indicati all’art.50, comma 1, lettera c-bis). Si tratta, in linea di massima dei seguenti redditi:
    • compensi percepiti, entro i limiti salariali correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
    • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riservati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riservati allo Stato;
    • compensi per l’attività libero professionale intramuraria;
    • le somme percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, dagli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dai collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, ad altri rapporti di collaborazione (art.50, comma 1, lettera c-bis).

In particolare, per quanto riguarda gli amministratori delle società, il reddito da questi percepito:

  • se rientra tra quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, rappresenta una causa ostativa. Per cui, l’amministratore che svolge anche un’altra attività, e fattura più del 50% dei ricavi o compensi alla società che amministra, non può applicare il regime forfettario;
  • se rientra tra i redditi di lavoro autonomo, come nel caso del commercialista che amministra una società, potrà applicare per tale attività di lavoro autonomo il regime forfettario.

Con l’espressione soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro si intendono i soggetti controllanti, controllati e collegati tenuto conto anche dei voti spettanti per interposta persona. Tra le persone interposte si intendono anche i familiari, ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.


L'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che:

  • il regime forfettario è applicabile nel caso di un soggetto che ha, contemporaneamente, un rapporto di lavoro dipendente ed autonomo con la stessa azienda, se i due contratti sono sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore delle cause ostative, senza che siano intervenute modifiche sostanziali dei contratti (interpello 382/2019);
  • il regime forfettario non è applicabile nel caso di un soggetto che ha prestato la propria attività lavorativa a favore di una fondazione tramite un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con un’agenzia interinale, e che inizi una collaborazione con la medesima fondazione (risposta 179/2019);
  • il regime forfettario non è applicabile nel caso di un soggetto che abbia emesso fatture soprattutto nei confronti della società ex-datrice di lavoro, anche se questa, nel frattempo, ha modificato la veste sociale, la denominazione sociale, la compagine sociale e il consiglio di amministrazione. Infatti, queste non rappresentano modifiche sostanziali dell'ex-datore di lavoro (risposta 108/2020).
  • il regime forfettario è applicabile a chi rientra in Italia, spostando la residenza ai fini fiscali, e svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro estero (risposta interpello 81/2021).
  • il regime forfettario è applicabile a chi svolge la propria attività nei confronti di un soggetto che eroga, a suo favore, una borsa di studio. Infatti chi eroga una borsa di studi non è un datore di lavoro (risposta interpello n-4/2024).

 
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