FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
TRATTAMENTO FISCALE DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
La cessione di beni con contestuale finanziamento a tasso zero rappresenta una particolare operazione di finanziamento con caratteristiche proprie.
In questa operazione intervengono tre
soggetti:
- l’impresa venditrice;
- il cliente;
- una società finanziaria.
L’impresa venditrice cede il bene al cliente. Quest’ultimo riceve, dalla società finanziaria, un finanziamento senza applicazione di interessi: per questa ragione si parla di finanziamento a tasso zero.
Tra l’impresa venditrice e la società finanziaria esiste una convenzione in base alla quale, quest’ultima, si impegna ad effettuare operazioni di finanziamento a tasso zero, nei confronti dei clienti dell’impresa venditrice. L’impresa venditrice, in cambio, paga un compenso alla società finanziaria.
Nell’ambito di questa operazione sorgono, quindi, tre rapporti giuridici:
- un normale contratto di vendita tra l’ impresa venditrice e il cliente;
- una convenzione stipulata tra l’ impresa venditrice e la società finanziaria;
- un contratto di mutuo gratuito tra la società finanziaria e il cliente.
Per quanto riguarda il contratto di mutuo, nonostante esso venga considerato normalmente produttivo di interessi, è tuttavia ammessa una diversa pattuizione delle parti (art.1815 Codice civile).
Il contratto di mutuo risulta essere esente da IVA ai sensi dell’art.10 n.1 del DPR 633/72.
La convenzione stipulata tra la società finanziaria e l’impresa venditrice, invece, non ha natura di finanziamento, dato che essa prevede esclusivamente un impegno della finanziaria ad erogare finanziamenti a terzi. Essa, dunque, rappresenta una generica obbligazione di fare per la quale l’impresa venditrice corrisponde un corrispettivo che, secondo il parere dell’Amministrazione finanziaria, non ha natura di interesse.
Trattandosi di un’obbligazione di fare dietro corrispettivo essa è soggetta ad IVA ai sensi dell’art.3 del DPR 633/72.