CONTRIBUENTI FORFETTARI: CAMBIAMENTO DI REGIME

COME REGOLARSI CON LE FATTURE NON ANCORA INCASSATE

Aggiornato al 15.01.2024

PREMESSA

Com'è noto i contribuenti forfettari non applicano l'IVA sulle fatture emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Inoltre essi determinano il reddito applicando il principio di cassa.

Può accadere che un'impresa, che applica il regime forfettario, decida di optare per il regime semplificato o per il regime ordinario, o passi a tali regimi in quanto ha cessato di avere i requisiti per appartenere al regime forfettario. Come si deve comportare l'impresa qualora, al momento del passaggio da un regime all'altro, abbia delle fatture che non sono state ancora incassate?

Esempio: l'impresa Rossi Mario ha tutti i requisiti per appartenere al regime forfettario. Il titolare decide di passare, dal 1° gennaio dell'anno x+1, al regime ordinario. Tuttavia l'impresa, nel corso dell'anno x, ha emesso una fattura che sarà incassata solamente nell'anno x+1.

Su tale fattura l'impresa non ha ovviamente indicato e versato l'IVA all'Erario. Inoltre, tale fattura, non ha concorso alla determinazione del reddito dell'anno x in quanto non ancora incassata.



IVA

Per quanto concerne l'IVA sorge il problema di capire se occorre o no integrare l'IVA relativa alle fatture emesse in regime forfettario, ma non ancora incassate nel momento del passaggio al nuovo regime.

A tal fine occorre tenere presente che l'operazione si intende effettuata al momento dell'emissione della fattura: infatti, l'art.6, comma 4, del DPR 633/72, stabilisce che se anteriormente al verificarsi:

  • della stipula del contratto, nel caso di beni immobili;
  • della consegna o spedizione della merce, nel caso di beni mobili;
  • del pagamento del corrispettivo, nel caso di prestazione di servizi;

viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Quindi, poiché l'operazione si considera effettuata nel momento in cui il contribuente ha provveduto all'emissione della fattura, essa non deve essere integrata con l'IVA.

Quindi, nel nostro esempio, la fattura emessa nell'anno x non dovrà essere integrata con l'IVA anche se sarà incassata nell'anno x+1 quando l'impresa Rossi Mario ha cessato di essere un contribuente forfettario.


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REDDITI E PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

I contribuenti forfettari determinano il reddito per cassa. Di conseguenza il ricavo relativo alla fattura emessa, durante il periodo di permanenza nel regime forfettario, ma che verrà incassata successivamente, quando il contribuente apparterrà ad un altro regime contabile, non sarà stato ancora assoggettato a tassazione.

I contribuenti in contabilità semplificata determinano il reddito con un criterio misto di cassa-competenza, basato principalmente sull'applicazione del criterio di cassa, e sull'applicazione del criterio di competenza solamente per taluni componenti di reddito.

I ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi sono tassati nel periodo d'imposta in cui vengono percepiti. Quindi, per tali componenti di reddito, non si ha nessuna differenza rispetto al regime forfettario.

Tornando all'esempio precedente, il ricavo derivante dalla fattura emessa nell'anno x ed incassata nell'anno x+1, sarà assoggetto a tassazione nell'anno x+1 esattamente come sarebbe avvenuto se il contribuente fosse rimasto nel regime forfettario.


REDDITI E PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ORDINARIA

L'art.1, comma 72, della L.190/2014 stabilisce che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione i ricavi e i compensi che, ancorchè di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

In altre parole il ricavo sarà soggetto a tassazione nel periodo in cui esso sarà incassato.

Tornando all'esempio precedente, anche in questo caso, il ricavo derivante dalla fattura emessa nell'anno x ed incassata nell'anno x+1, sarà assoggetto a tassazione nell'anno x+1.

 
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