TENUTA DEL REGISTRO IVA VENDITE

COME VA TENUTO IL REGISTRO IVA VENDITE E QUALI SONO I TERMINI PER LE REGISTRAZIONI E QUELLI DI CONSERVAZIONE

Aggiornato al 26.01.2023

NUMERAZIONE

Il registro IVA vendite deve essere numerato progressivamente in ogni pagina prima di essere posto in uso.

Non esiste, invece, l’obbligo di vidimazione del registro (obbligo soppresso dalla L.383/2001).


LUOGO DI CONSERVAZIONE

Il registro IVA vendite può essere tenuto:

  • nel luogo in cui è esercitata l’attività;
  • in altro luogo.

Il luogo di conservazione delle scritture contabili deve essere comunicato nella dichiarazione d’inizio attività. Ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata entro 30 giorni dall’evento.

Se il registro è tenuto presso un altro soggetto (ad esempio un commercialista) quest’ultimo deve rilasciare un’attestazione di possesso del registro.


TENUTA – REGISTRAZIONI - STAMPA

Le registrazioni devono essere effettuate nel registro delle fatture emesse secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee o trasporti a margine. Non si possono fare abrasioni o cancellature e le scritture annullate devono risultare comunque leggibili.


Nel caso in cui, nella tenuta del registro IVA vendite si incorra in irregolarità formali ci si trova di fronte ad un illecito amministrativo.


Le fatture emesse devono essere annotate nel registro IVA vendite nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data di emissione indicando:

  • la data di emissione;
  • il numero progressivo di emissione;
  • i dati del cliente (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo);
  • l'imponibile distinto per aliquota;
  • il titolo di inapplicabiltà dell'IVA ed il relativo articolo di legge nel caso di operazioni non imponibili o esenti.

Le fatture emesse vanno annotate nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni sia nel caso di fatture immediate che di fatture differite1.

Le fatture devono essere sempre riferite, ai fini della liquidazione IVA, al mese di effettuazione dell’operazione.

Esempio:
un’operazione effettuata nel mese di gennaio deve essere registrata entro il 15 del mese di febbraio, ma entra nel calcolo della liquidazione IVA del mese di gennaio, cioè del mese di effettuazione dell’operazione.


Le fatture relative a triangolazioni nazionali, cioè quelle fatture relative a cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo tramite il proprio cedente, devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese medesimo (art.23 D.P.R.633/72).

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


SEMPLIFICAZIONI PER CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

I contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente, a partire dal 1° gennaio 2021, possono registrare le fatture emesse nel registro IVA vendite entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art.7, c.3-bis, DPR 542/1999).

Esempio:
un’operazione effettuata nel mese di gennaio, deve essere registrata entro il 30 aprile dello stesso anno. Infatti il trimestre di effettuazione dell'operazione è il primo (gennaio - marzo) e la registrazione va fatta entro la fine del mese successivo (aprile).


Ulteriori semplificazioni sono previste per i soggetti che possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.


TERMINI DI CONSERVAZIONE

Il registro delle fatture emesse deve essere conservato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale il registro deve essere conservato per 7 anni a decorrere dal 31/12 dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.


Nel caso in cui vi siano degli accertamenti in corso nei confronti del contribuente, l’obbligo si estende anche oltre il quinto anno, fino alla definizione dell’accertamento.

In caso di cessazione dell’attività l’obbligo di conservazione di documenti e registri si estende fino alla fine del 5° anno a decorrere dalla presentazione della dichiarazione finale.




ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO IVA VENDITE

I soggetti in contabilità ordinaria non sono obbligati alla tenuta del registro IVA vendite a condizione che:

  • effettuino le relative registrazioni nel libro giornale nei termini previsti per la registrazione sul registro IVA vendite;
  • su richiesta dell'Amministrazione finanziaria forniscano, in forma sistemica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare sul registro IVA.

E' previsto inoltre che, i soggetti che hanno l'obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, non sono obbligati a tenere il registro IVA vendite e il registro IVA acquisti (D.L.87/2018, art.11).

L'abrogazione della tenuta di tali registri ha effetto solamente ai fini IVA. Pertanto, i soggetti in contabilità semplificata, che devono annotare sui registri IVA anche i componenti di reddito non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non possono avvalersi della possibilità di non tenere tali registri.



1Questi sono i termini di registrazione fissati dall’art.23 del DPR 633/72 a partire dal 24/10/2018.
In precedenza erano previsti termini di registrazione diversi per le fatture immediate e per quelle differite:

  • per le fatture immediate la registrazione doveva avvenire entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni;
  • per le fatture differite la registrazione doveva avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 
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