IVA PER CASSA E PROCEDURE CONCORSUALI
ESIGIBILITA' DIFFERITA DELL'IVA E PROCEDURE CONCORSUALI
I soggetti che applicano ad una operazione il regime dell’IVA per cassa, considerano esigibile la relativa IVA al momento dell’incasso della fattura o, in ogni caso, decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia il limite di un anno non si applica nel caso di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.
Il limite di un anno, dunque, non si applica nell’ipotesi in cui, prima della sua scadenza, sia avviata una procedura concorsuale o esecutiva.
Nel caso di procedura concorsuale, essa si considera avviata nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura.
L’esecuzione forzata si considera avviata nel momento in cui inizia l’atto di pignoramento.
Esempio:
Secondo quanto prevede la circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E/2009, nel caso in cui il cessionario o il committente venga assoggettato a procedura concorsuale l’esigibilità dell’imposta viene sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori di servizi che abbiano emesso fatture con IVA ad esigibilità differita, fino al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo e limitatamente alla parte effettivamente incassata.
Se dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione di differimento, interviene la revoca della procedura concorsuale, l’IVA diventa esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca.
Esempio:
IVA per cassa nuove disposizioni
IVA per cassa: scritture contabili relative alle operazioni di vendita
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Regime IVA per cassa - limite di un anno
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Acquisti effettuati da fornitori che applicano l’IVA per cassa
Circolare ministeriale 20/E del 2009