IVA PER CASSA 2012

LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IVA PER CASSA INTRODOTTE DALL'ART.32 DEL D.L.83/2012

Aggiornato al 23.11.2012

L’art.32 del DL 83/2012 convertito nella L. n.134/2012, ha abrogato le disposizioni circa l’IVA per cassa contenute nell’art.7 del DL 185/2008.

Vediamo di seguito le principali disposizioni del nuovo regime dell’IVA per cassa.


DATA DI ENTRATA IN VIGORE

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.


SOGGETTI AMMESSI

Imprese e professionisti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.


OBBLIGATORIETA’ DEL REGIME

Il regime è facoltativo.


SOGGETTI ESCLUSI

Non possono applicare il regime dell’IVA per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi IVA speciali e quelli che operano con il reverse charge.


OPZIONE

Il soggetto, per poter applicare il regime per cassa deve esercitare l’ opzione secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (tale provvedimento non è stato ancora emanato alla data in cui si scrive).


L’opzione ha effetto:

  • nel caso in cui sia esercitata al momento di inizio dell’attività, dalla data di inizio attività;
  • nel caso di attività già avviata, dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata l’opzione. Limitatamente all’anno 2012 l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche fino alla data del 31/12 precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.


CARATTERISTICHE DEL REGIME IVA per cassa

Il regime si applica nei casi in cui sia il cedente che il cessionario o committente sono imprese o professionisti.

Il soggetto che opta per il regime IVA per cassa applica tale regime a tutte le operazioni poste in essere.


Il cedente o il professionista che opta per il regime per cassa applica le seguenti regole:

  • l’IVA sulle cessioni è esigibile al momento dell’ incasso del corrispettivo. L’IVA diventa in ogni caso esigibile decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. Tale limite di un anno non si applica nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato a procedure concorsuali;
  • l’ IVA sugli acquisti è detraibile al momento del pagamento del corrispettivo.

Il cessionario o committente detrae l’IVA sull’acquisto effettuato da un soggetto che applica il regime IVA per cassa, al momento dell’ effettuazione dell’operazione a prescindere dal suo pagamento o meno.

Se il cessionario o committente applica anch’egli il regime dell’IVA per cassa detrarrà l’IVA al momento del pagamento del corrispettivo.

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INDICAZIONI IN FATTURA

Il soggetto che applica il regime IVA per cassa deve indicare sulle fatture "operazione con IVA per cassa, di cui all’art.32-bis DL 83 del 22/06/2012 ". La mancata indicazione di tali dati in fattura non comporta l’uscita dal regime per cassa, ma semplicemente l’applicazione delle sanzioni come una violazione formale.


OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DAL REGIME PER CASSA

Alcune operazioni attive sono espressamente escluse dall’applicazione dalla disciplina dell’IVA per cassa. Esse sono:

  • operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’IVA. In quest’ipotesi il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate da quei soggetti che previa separazione dell’attività (ai sensi dell’art.36 DPR 633/72) applicano sia regimi speciali IVA che il regime ordinario;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (ad esempio nel caso cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti di privati);
  • operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’ inversione contabile;
  • cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti; cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti; cessioni di beni e prestazioni di servizi allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti, alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza (in altre parole si tratta delle ipotesi nelle quali si applica l’IVA ad esigibilità differita).


OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DAL REGIME PER CASSA

Alcune operazioni passive sono espressamente escluse dall’applicazione dalla disciplina dell’IVA per cassa. Esse sono:

  • acquisti di beni e servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni dai depositi IVA.


USCITA DAL REGIME

Il soggetto che supera, nel corso dell’anno, il volume d’affari di 2 milioni di euro applica le regole ordinarie di liquidazione dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la tale limite è stato superato.

 
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