IVA PER CASSA

LE SCRITTURE CONTABILI

Aggiornato al 02.03.2010
L’IVA per cassa disciplinata dal DL 185/2008 è stata soppressa con l’introduzione dell’art.32-bis del DL 83/2012. Per le caratteristiche del nuovo regime si veda IVA per cassa 2012.

Il D.L.29/11/2008 n.185 convertito nella L.28/01/2009 n.2 ha introdotto la cosiddetta IVA per cassa.

Con tale espressione si intende la possibilità, qualora ne ricorrano i requisiti, di considerare l’IVA esigibile al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o del committente.


Ad esempio:
consideriamo il caso dell’impresa Alfa che liquida l’IVA mensilmente.
Essa, nel mese di febbraio emette fattura nei confronti del cliente Rossi per la vendita di merce dell’importo di 5.000 euro + IVA 20%.
Le parti hanno concordato che la fattura sarà pagata nel mese di aprile. L’IVA relativa a tale fattura, nel caso di applicazione dell’IVA per cassa, non entra nel calcolo della liquidazione dell’imposta del mese di febbraio, bensì in quello di aprile.

Vediamo come occorre procedere dal punto di vista contabile.

Al momento della emissione della fattura si procede con la normale registrazione del documento, ma l’IVA deve essere fatta confluire in un conto del tipo “ IVA a debito ad esigibilità differita” o “IVA su vendite ad esigibilità differita”.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


EMISSIONE DELLA FATTURA:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. CLIENTE ROSSI 6.000  
../../.. MERCI C/VENDITE   5.000
../../.. IVA SU VENDITE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA   1.000

Ricordiamo che l’imponibile (nel nostro esempio 5.000 euro) concorre comunque alla formazione del volume d’affari ai fini IVA.

Nel mese di aprile, quando viene effettuato il pagamento della fattura occorrerà procedere ad effettuare due registrazioni:

  • la prima relativa all’incasso della fattura;
  • la seconda relativa al giroconto dell’IVA ad esigibilità differita al conto “IVA a debito” o “IVA su vendite” essendo divenuta l’IVA esigibile.


INCASSO DELLA FATTURA:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. BANCA C/C 6.000  
../../.. CLIENTE ROSSI   6.000

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IVA SU VENDITE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA 1.000  
../../.. IVA SU VENDITE   1.000

Se l’incasso della fattura viene effettuato decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile dopo tale data e, dunque, occorrerà procedere in ogni caso al giroconto dell’IVA anche se la fattura non è stata incassata.


INCASSO DELLA FATTURA DECORSO UN ANNO DAL MOMENTO DELL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE:

Dopo un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione dobbiamo effettuare il giroconto dell’IVA.

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. IVA SU VENDITE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA 1.000  
../../.. IVA SU VENDITE   1.000

Successivamente al momento dell’incasso della fattura si registrerà:

Data Conto Importo Dare Importo Avere
../../.. BANCA C/C 6.000  
../../.. CLIENTE ROSSI   6.000

 
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