AUTO ASSEGNATE AI SOCI

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA AUTO ASSEGNATE AI SOCI

Aggiornato al 13.07.2018

Andremo, di seguito, ad esaminare il trattamento fiscale della auto assegnate ai soci.


AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Le regole di seguito esposte si applicano nel caso in cui il socio non sia, al tempo stesso:


E’ del tutto indifferente, invece, il fatto che il socio sia:

  • residente nel territorio dello Stato oppure non residente nel territorio dello Stato;
  • e la quota di partecipazione detenuta nella società.

Inoltre la disciplina in esame si estende anche al caso in cui l’ auto aziendale sia data in godimento ad un familiare del socio intendendosi per familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art.5 comma 5 TUIR).

Per quanto riguarda, invece, la società che dà in uso l’auto al socio, essa potrà essere:

  • una società di persona;
  • una società di capitali;
  • una società cooperativa;
  • la stabile organizzazione di una società non residente;
  • un ente privato di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.


REDDITO TASSATO IN CAPO AL SOCIO

Secondo quanto disposto dall’art.67 del TUIR, lettera h-ter, in capo al socio si produce un reddito diverso, che concorre alla formazione del suo reddito imponibile, dato dalla differenza tra il valore di mercato dell’auto in godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato.

Pertanto:


REDDITO DIVERSO
=
VALORE DI MERCATO dell’auto
-
CORRISPETTIVO ANNUO



Per valore di mercato si deve intendere il valore normale così come definito dall’art.9 comma 3 del TUIR.

Ai fini della determinazione del valore normale, per esigenze di semplificazione, è applicabile la regola fissata nell’art.51, comma 4, del TUIR che disciplina l’ipotesi di fringe benefit ai dipendenti, considerando il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinata sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI ( Circolare Agenzia delle Entrate 36/2012).


La norma in esame si applica:

  • sia nel caso in cui l’auto è concessa in godimento per l’ intero anno;
  • sia nel caso in cui l’auto è concessa in godimento per una frazione dell’anno.

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Il reddito così determinato, a differenza delle altre tipologie di redditi diversi per i quali si applica il principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione.

Il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da un’apposita certificazione scritta avente data certa, antecedente alla data di utilizzazione del bene ( Circolare Agenzia delle Entrate 24/2012 ).Tuttavia, in assenza della predetta documentazione il contribuente può diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo (Circolare Agenzia delle Entrate 36/2012).


SOCIETA’ CHE APPLICANO IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE

Nell’ipotesi in cui l’impresa, che dà in uso l’auto ad un socio, è soggetta al regime di trasparenza fiscale (come nel caso di società di persone o Srl a ristretta base azionaria) al fine di evitare un fenomeno di doppia imposizione, il reddito diverso tassato in capo al socio utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento ( Circolare Agenzia delle Entrate 36/2012).


DEDUCIBILITA’ DEI COSTI DA PARTE DELL’IMPRESA

La società, che concede l’auto in godimento ad uno dei soci, può dedurre i costi del veicolo secondo le regole generali, ovvero il 20% del costo nei limiti di 18.075,99 (elevato a 25.822,84 in caso di agenti e rappresentanti).

 
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