BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI FAMIGLIARI O AI SOCI

UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DA APPLICARE

Aggiornato al 13.07.2018

Di seguito esaminiamo le principali regole da applicarsi nel caso di beni concessi in godimenti ai familiari o ai soci, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 67 del TUIR, alla lettera h-ter, e dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 24/E del 2012 e 36/E del 2012.


AMBITO SOGGETTIVO DELLA NORMA

La norma si applica ai seguenti soggetti:

  • imprenditore individuale;
  • familiari dell’imprenditore individuale;
  • soci di:
    • società di persone;
    • società di capitali;
    • società cooperative;
    • stabili organizzazioni;
    • enti privati di tipo associativo;
  • familiari dei soci.


AMBITO OGGETTIVO DELLA NORMA

La norma si applica ai seguenti beni:



TASSAZIONE IN CAPO ALL’UTILIZZATORE DEL BENE

Per quanto concerne la tassazione in capo all'utilizzatore del bene si applicano le seguenti regole:

  • nel caso di società di capitali che non hanno optato per il regime di trasparenza, è soggetto a tassazione il reddito diverso determinato come segue:


    Reddito diverso = valore di mercato - corrispettivo annuo pattuito

  • nel caso di:
    • imprese individuali;
    • società di persone;
    • società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza;

    è soggetto a tassazione il reddito diverso determinato come segue


    reddito diverso = valore di mercato - corrispettivo annuo pattuito - maggior reddito d’impresa imputato all’utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento


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MOMENTO DELLA TASSAZIONE

Il momento della tassazione è dato dalla data di maturazione.


VALORE DI MERCATO

Il valore di mercato:

  • per la generalità dei beni è rappresentato dal valore normale;
  • nel caso di auto, è rappresentato dal 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinata sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI


CORRISPETTIVO ANNUO PATTUITO

Il corrispettivo annuo pattuito deve risultare da certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio di utilizzo del bene.


DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA PARTE DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi da parte dell'impresa:

  • per la generalità dei beni, i costi sono deducibili se il corrispettivo annuo pattuito è minore rispetto al valore di mercato.

    Tutti i costi relativi al bene sono indeducibili;

  • nel caso di beni per i quali il TUIR prevede una deducibilità limitata (es. auto), i costi sono deducibli se il corrispettivo annuo pattuito è minore rispetto al valore di mercato.

    In questo caso, però i costi sono deducibili secondo le regole generali (es. auto costi deducibili nella misura del 20% entro il limite di 18.075,99).


 
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