SRL UNIPERSONALE
LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE
Per definizione la società è un’impresa formata da più soci. Quindi, la costituzione di una società presuppone la presenza di almeno due soci.
Ciò nonostante, per le società di capitali, è lo stesso Codice civile a prevedere la possibilità di costituzione di una società unipersonale, cosa che invece è esclusa nell'ambito delle società di persone.
Soffermiamoci sul caso delle Srl unipersonali.
Ci si può trovare di fronte ad una Srl unipersonale
perché:
- essa nasce con atto unilaterale da parte di un solo socio;
- essa è la prosecuzione di una Srl con due o più soci a causa del venir meno della pluralità dei soci.
Vediamo quali sono le caratteristiche della Srl unipersonale.
Nelle società a responsabilità limitata la regola generale è che per le obbligazioni sociali risponde la sola società con il proprio patrimonio.
Tale regola si applica anche al caso della Srl unipersonale a condizione che al momento della sottoscrizione del capitale venga versato l’intero importo dei conferimenti in denaro (art.2462, comma 2, Codice civile).
Si ricorda che nella Srl ordinaria con più soci è sufficiente versare il 25% dei conferimenti in denaro (art.2464, comma 4, Codice civile).
Se la unipersonalità è sopravvenuta e il socio rimasto non ha ancora effettuato il conferimento, egli deve adempiervi entro 90 giorni (art.2464, comma 7, Codice civile).
Una norma analoga si applica in caso di aumento del capitale sociale a pagamento della Srl unipersonale: il socio unico deve effettuare integralmente il versamento dei conferimenti in denaro sottoscritti (art.2481-bis, comma 4, Codice civile).
Si ricorda, invece, che in caso di conferimenti in natura e di crediti esiste, sia nel caso di Srl con più soci che nel caso di Srl unipersonale, l’obbligo di integrale liberazione al momento della sottoscrizione (art.2164, comma 5, Codice civile) .
Se la condizione del versamento integrale del capitale sottoscritto non si verifica, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta a lui solo (art.2462, comma 2, Codice civile).
Esiste poi un’altra ipotesi nella quale, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta a lui solo, ovvero fino a quando non è stata attuata la pubblicità prescritta dal Codice civile (art.2463, comma3, e art.2331, comma 2, Codice civile).
Tale pubblicità consiste in un’apposita comunicazione al Registro delle imprese. La comunicazione deve essere fatta a cura del socio unico o dell’amministratore entro 30 giorni dalla data in cui viene iscritta nel libro soci l’operazione che ha portato all’esistenza di un socio unico (art.2470, comma 4, Codice civile).
Inoltre tutti gli atti e tutta la corrispondenza della società devono indicare che si tratta di una Srl unipersonale (art.2250, comma 4, Codice civile): non è necessario, invece, che tale indicazione compaia nella denominazione della società
Concludendo possiamo dire che la Srl unipersonale rimane a tutti gli effetti una società nella quale, per le obbligazioni sociali, risponde la sola società con il proprio patrimonio netto. La responsabilità illimitata del socio rappresenta un’ipotesi straordinaria: essa è la conseguenza del mancato rispetto di alcune regole proprie di questo tipo di società.
Srl semplificata e Srl a capitale ridotto
Atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata
Srl semplificata - atto costitutivo integrabile
Capitale sociale minimo
Obbligazioni e Srl
Forma giuridica delle società
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