LA COMPENSAZIONE
UNA DELLE POSSIBILI FORME DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
L’obbligazione è un vincolo giuridico patrimoniale per effetto del quale una persona (il debitore) è tenuta a dare, fare o non fare una certa cosa a favore di un’altra persona (il creditore).
Si parla di estinzione di una obbligazione quando la stessa cessa e il debitore è liberato.
Esistono vari modi in cui può avvenire l'estinzione delle obbligazioni e tra essi c’è la compensazione disciplinata agli articoli 1241 e seguenti del Codice civile.
La compensazione si ha quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra e i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Esempio:
A ha un debito verso B per 500 euro;
B ha un debito verso A per 800 euro.
Per effetto della compensazione B deve ad A solamente 300 euro (800 – 500).
La compensazione può avvenire anche tra tre soggetti.
Esempio:
B ha un debito verso C per 500 euro;
C ha un debito verso A per 500 euro.
B può versare 500 ad A in modo da estinguere sia il suo debito verso C che il debito di C verso A.
La compensazione può essere di tre tipi:
- legale;
- giudiziaria;
- volontaria.
Si parla di compensazione legale quando essa avviene per espressa previsione di legge. La compensazione legale, disciplinata all’art.1243 del Codice civile, è ammessa solamente a determinate condizioni.
Infatti, affinché ci possa essere la compensazione legale è necessario che i debiti siano:
- omogenei, ovvero della stessa specie. Ad esempio somme di denaro contro somme di denaro o cose fungibili dello stesso genere (grano contro grano, olio contro olio, ecc..);
- liquidi, ovvero determinati nel loro ammontare;
- esigibili, ovvero scaduti.
La compensazione è giudiziale quando viene disposta dal giudice. Ad esempio, quando manca uno dei requisiti per la compensazione legale come la liquidità, ma il credito è considerato di facile e pronta liquidazione, la compensazione può essere disposta dal giudice (art.1243 del Codice civile, 2° comma).
Infine la compensazione è volontaria quando viene effettuata per espressa volontà delle parti. In questo caso non è necessario che ricorrano i requisiti previsti dalla legge perché si possa dar seguito alla compensazione. Anzi, l’art.1252 del Codice civile prevede che le parti possono stabilire preventivamente le condizioni della compensazione.
I medesimi effetti della compensazione prevista dal Codice civile sono prodotti dalla compensazione introdotta, a partire dal 1° gennaio 2021, dalla L.178/2020 c.227, tra debiti e crediti di natura commerciale attestati da fatture elettroniche da effettuarsi mediante piattaforma elettronica messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sono escluse da tale compensazione le pubbliche amministrazioni e i soggetti sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di ristrutturazione del debito o a piani di risanamento.
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