COMPENSAZIONE DEI DEBITI E CREDITI TRIBUTARI

LE REGOLE RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI TRIBUTARI

Aggiornato al 10.09.2020

COS’E’ LA COMPENSAZIONE

La parola compensazione sta ad indicare un bilanciamento di elementi opposti.

Sotto il profilo giuridico la compensazione è un istituto grazie al quale i crediti reciproci, fino alla concorrenza dello stesso valore, si annullano a vicenda.

Ad esempio:

se A ha un credito di 1.000 verso B e B, a sua volta, ha un credito di 1.000 verso A, i due crediti si possono compensare in modo tale che A non paga nulla a B e viceversa.


Se, invece, A ha un credito di 1.500 verso B e B, a sua volta, a un credito di 1.000 verso A, i due soggetti possono decidere di compensare tali crediti e B deve pagare solamente 500 euro ad A.


LA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI TRIBUTARI

Da un punto di vista fiscale, il contribuente che vanta un credito nei confronti dell’erario può compensarlo con eventuali debiti nei confronti dello stesso.

La compensazione può essere effettuata da tutti i contribuenti, sia privati che titolari di partita IVA.


CREDITI COMPENSABILI

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Possono formare oggetto di compensazione i crediti relativi a:

  • IRPEF;
  • IRES;
  • IRAP;
  • addizionale comunale e regionale all’IRPEF;
  • IVA;
  • contributi previdenziali;
  • contributi INAIL.


DEBITI COMPENSABILI

Possono formare oggetto di compensazione i debiti che debbono essere pagati con il modello F24 e che emergono da una dichiarazione o da una denuncia periodica, ovvero:

  • IRPEF;
  • IRES;
  • IRAP;
  • addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
  • ritenute alla fonte;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • interessi dovuti in caso di pagamento rateale;
  • contributi assistenziali e previdenziali;
  • premi INAIL;
  • ICI (nel caso in cui il Comune abbia sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate);
  • somme dovute a titolo di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
  • sanzioni;
  • somme dovute a seguito di ravvedimento operoso;
  • somme dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione;
  • somme dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione;
  • diritto annuale CCIAA;
  • tassa CC.GG. annuale per vidimazione di registri da parte di società di capitali.

Non possono formare oggetto di compensazione le somme da versare con il modello F23 come l’imposta di bollo, l’imposta di registro e quei tributi per i quali la compensazione è espressamente vietata.


COMPENSAZIONE E IMU

I crediti IMU non sono generalmente compensabili con altri debiti tributari.

 
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