RISERVA LEGALE

LE CARATTERISTICHE PRINCIPIALI DELLA RISERVA LEGALE DI UTILI

Aggiornato al 31.03.2010

Nelle società di capitali esiste l’obbligo di accantonare parte degli utili conseguiti in modo da costituire una riserva legale.

Lo scopo di tale norma è quello di creare una posta del patrimonio che, in aggiunta al capitale sociale, vada a costituire una garanzia per i creditori sociali.

L’obbligo di costituzione della riserva legale è posto dall’art.2430 del Codice civile il quale recita:

“Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.

La norma esaminata fissa un limite minimo di accantonamento annuo (almeno la ventesima parte degli utili netti).

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Questo significa che tale misura può essere superata:

  • qualora lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale;
  • qualora l’assemblea dei soci, approvando il bilancio, decida di destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile.

L’obbligo di accantonamento cessa quando la riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata se, per qualsiasi ragione, scende al di sotto del quinto del capitale sociale.

La riserva legale non è distribuibile ai soci.

Essa è disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo, sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e prima di erodere il capitale sociale.

In genere si ritiene che, la riserva legale, indipendentemente dall’entità raggiunta, possa essere impiegata solamente per la copertura di perdite.

Infatti, gran parte della dottrina e della giurisprudenza afferma che essa non può essere utilizzata, indipendentemente dall’entità raggiunta, per scopi diversi dalla copertura delle perdite.

Tuttavia, alcuni autori, fermo restando la non distribuibilità ai soci della riserva legale, ritengono ammissibile un suo impiego per un eventuale aumento gratuito del capitale sociale.

Ciò sarebbe giustificato da due motivi:

  • il primo consiste nel fatto che l’art.2430 del Codice civile, al secondo comma, prevede che la riserva debba essere reintegrata se, viene diminuita per qualsiasi ragione. L’espressione “per qualsiasi ragione”, anziché quella “per copertura delle perdite” farebbe ritenere possibile una riduzione della riserva anche in ipotesi diverse dalla copertura delle perdite;
  • la seconda sta nel fatto che l’uso della riserva legale per un aumento del capitale sociale non fa altro che rafforzare il grado di garanzia dei terzi.

 
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