APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DELIBERA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
A CHI SPETTA IL COMPITO DI APPROVARE IL BILANCIO E DECIDERE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NELLE SPA
L’organo a cui compete approvare il bilancio e deliberare sulla distribuzione degli utili nelle società per azioni varia a seconda del modello organizzativo adottato.
Ricordiamo che tali modelli possono essere tre:
- quello tradizionale che prevede la presenza dell’assemblea dei soci, di un consiglio di amministrazione o di un amministratore unico e del collegio sindacale;
- quello dualistico che prevede sempre la presenza dell’assemblea dei soci a cui si affianca un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza;
- quello monistico che prevede anch’esso la presenza dell’assemblea dei soci che affianca un consiglio di amministrazione e un comitato per il controllo.
Nel caso in cui la società adotta il modello organizzativo tradizionale o quello monistico è l’ assemblea ordinaria dei soci che provvede ad approvare il bilancio e a deliberare la distribuzione degli utili.
Qualora il
modello organizzativo
è quello
dualistico
l’approvazione del bilancio e la deliberazione sulla distribuzione degli utili non spettano al medesimo organo.
Infatti, tale modello prevede che il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, mentre la deliberazione sulla distribuzione degli utili è di competenza sempre dell’assemblea ordinaria.
Ricapitolando:
Il diritto alla percezione del dividendo emerge nel momento in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli utili: è questo il momento in cui sorge un credito da parte degli azionisti nei confronti della società.
Il dividendo può essere corrisposto ai soci sia in denaro, come generalmente accade, che in natura anche se non esiste una precisa previsione in tal senso da parte dello statuto.
La delibera di distribuzione degli utili deve fissare, oltre all’importo da distribuire, anche la data a partire dalla quale sarà effettuato il pagamento del dividendo.
La distribuzione degli utili può essere deliberata anche nel caso in cui l’esercizio non si è chiuso con il conseguimento di un utile. In questo caso possono essere distribuite riserve di utili o riserve di capitali, sempre che si tratti di riserve disponibili, cioè non vincolate ad una specifica finalità.
Qualora l’azionista non provveda ad incassare la somma di sua spettanza, il suo diritto si prescrive in 5 anni secondo quando disposto dall’art.2949 del Codice civile, il quale prevede che si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Riparto utili in base al capitale e al tempo
Il piano di riparto dell’utile
Riparto utile d’esercizio - scritture contabili
Riserve vincolate per costi di impianto non ancora ammortizzati
Riserve di utili e costi pluriennali non ancora ammortizzati
Le perdite d’esercizio
Riparto utili snc
Prelevamento utili
Distribuzione utili
Conguaglio utili in corso
Destinazione dell’utile - società di capitali
Destinazione dell’utile dell’esercizio nelle società di capitali
Riserva legale
Accantonamento utili a riserva legale
Distribuzione dividendi
Utili distribuibili
Approvazione del bilancio d’esercizio
Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio
Maggior termine per l’approvazione del bilancio: iter da seguire